T.A.R. Lazio Roma, Sezione I Ter, 18 marzo 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 6 aprile 2013
[A] Rispetto alla disciplina regionale, le linee guida nazionali approvate ai sensi del D.lgs 387 del 2003 si pongono come un mero parametro di riferimento, idoneo a trovare diretta applicazione esclusivamente in caso di inerzia delle Regioni. [B] Sulla deroga al principio riguardante la non immediata impugnabilità degli atti aventi natura regolamentare. [C] Se in pendenza del procedimento interviene una nuova disposizione regolamentare, l’atto che ne è l’epilogo deve adeguarsi a quest’ultima, con l’unica eccezione della sussistenza di situazioni giuridiche già consolidatesi. [D] Le linee guida approvate a livello regionale non costituiscono una mera riproposizione delle linee guida nazionali, bensì rappresentano il risultato di autonome valutazioni