Consiglio di Stato, Sezione IV, 18 marzo 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 6 aprile 2013
[A] Sulla termine massimo di dieci anni di validità del piano di lottizzazione, stabilito dall’art. 16, quinto comma, della L. 17 agosto 1942 n. 1150 per i piani particolareggiati e sulla possibilità o meno di derogarvi con accordo delle parti. [B] L’art. 42 del cod. proc. amm. afferma che le parti resistenti e i controinteressati “possono” proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale, ma non che siano obbligati a farlo in luogo del ricorso principale. [C] Una convenzione urbanistica ben può contemplare la realizzazione di opere di rilievo urbanistico, anche non funzionali esclusivamente all’intervento permesso ai privati, ovvero può concordare il trasferimento della proprietà di beni. [D] Se non è più possibile realizzare l’opera dedotta nella convenzione urbanistica, la parte interessata è comunque tenuta a corrispondere l’equivalente economico alternativo
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