T.A.R. Puglia Lecce, Sezione I, 28 marzo 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 19 aprile 2013
E’ illegittima l’ordinanza sindacale con la quale si ordina la bonifica fondata sul fatto che “è stata accertata la presenza di manufatti contenenti fibre di amianto, nella fattispecie lastre piane di cemento-amianto, usate come pannelli nella struttura prefabbricata al cui interno trovano posto diversi ambienti ad uso della stazione di servizio attualmente non attiva; dette lastre si presentano in un non buono stato di conservazione a causa delle lavorazioni a cui sono state sottoposte (tagli, forature, rotture, lesioni)”
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