[A] I proprietari di immobili in zone confinanti o limitrofe con quelle interessate da un permesso di costruzione sono sempre legittimati ad impugnare i titoli edilizi. [B] Se l'art. 31 comma 9 L. 17 agosto 1942 n. 1150 (come modificato dall'art. 10 L. 6 agosto 1967 n. 765) non ha introdotto un'azione popolare, nondimeno ha riconosciuto una posizione qualificata e differenziata in favore dei proprietari di immobili siti nella zona in cui la costruzione è ubicata e a coloro che si trovano in una situazione di “stabile collegamento” con la zona stessa. [C] La valutazione dell’incidenza dei nuovi insediamenti sugli standard urbanistici, in caso di variante al P.R.G., deve essere complessivamente riferita all’intero territorio comunale
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