T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 7 giugno 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 30 giugno 2013
[A] La normativa introdotta con il DPR n. 160/2010, avente valore organizzativo e di impulso delle attività amministrative preordinate all’apertura di imprese ed attività di iniziativa imprenditoriale, non modifica l’assetto d’interessi del procedimento precedentemente posto in essere rispetto alla sua entrata in vigore. [B] La finalità di cui all'art. 13 l. n. 64 del 1974, deve ritenersi adeguatamente perseguita anche nei casi in cui il parere delle sezioni a competenza statale dell'ufficio del genio civile sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, prima della delibera di adozione, nonché sulle lottizzazioni convenzionate e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio, sia intervenuto in corso di procedimento, prima della sua conclusione ed approvazione
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