[A] La mera modificazione strutturale non importa necessariamente di per sé l’abbandono della destinazione alberghiera. [B] La destinazione alberghiera, indipendentemente dalla strutturazione dell’immobile nel quale si esplica come “albergo unico” ovvero come messa a disposizione di alloggi separatamente considerati, non può prescindere dalla obbligata previsione di adeguate zone comuni e servizi
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