La consistenza e le caratteristiche tecnico-costruttive dell’opera da concludere, anche in relazione alle modalità di realizzazione in economia e all’esigenza di eseguirla nei periodi climatici migliori, nonché la sopravvenuta indisponibilità dell’impresa cui la stessa era stata, da ultimo, commissionata non possono costituire un “fatto sopravvenuto”, idoneo a giustificare la proroga ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico dell’edilizia