Consiglio di Stato, Sezione IV, 2 giugno 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 23 agosto 2013
[A] Le amministrazioni comunali, al fine di tutelare i “centri storici” non possono, al di là di politiche incentivanti, ricorrere ad iniziative vincolistiche. [B] Neppure con un provvedimento “puntuale”, incidente su un singolo bene, comunque demandato all’Autorità centrale, e giustificato dalla singolarissima “individuale” peculiarità di quest’ultimo, potrebbe vincolarsi un bene ad un determinato utilizzo (salvo sconfinare dal potere conformativo esercitato “singulatim”a quello, sostanzialmente ablatorio). [C] Sui limiti entro i quali le amministrazioni possono imporre un vincolo “singulatim” incidente su un determinato plesso immobiliare) la possibilità di addivenire alla cosiddetta "microzonizzazione" cioè, all'individuazione di sottozone con caratteristiche peculiari nell'ambito di quelle previamente individuate. [D] Sulla disciplinare regionale toscana riguardo alle macrocategorie per la disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso. [E] Al Comune non è consentito effettuare una zonizzazione per singolo edificio, o addirittura la singola porzione di edificio. [F] Ai Comuni non è consentito dotarsi di strumenti urbanistici che si discostano dal numerus clausus previsto dalla legge. [G] Il Comune non può incidere sullo statuto proprietario, imponendo a quest’ultimo dei limiti all’utilizzo dell’immobile non giustificati dall’inserimento in una zona o sottozona o microzona ma coincidenti con la pregressa tipologia di attività esercitata
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