T.A.R. Lombardia Milano, Sezione I, 10 ottobre 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 26 ottobre 2013
[A] Sulla direttiva Bolkestein, recepita nell’ordinamento interno dal D.lgs. n. 59 del 2010, ed alla quale si sono ispirati tutti i numerosi provvedimenti di liberalizzazione varati nella scorsa legislatura, i quali ne hanno precisato la portata e gli effetti. [B] I poteri di programmazione territoriale, riguardo all’insediamento di medie e grandi strutture di vendita, non vanno esenti dalle verifiche prescritte dalla direttiva servizi per il solo fatto di essere adottati nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica. [C] L'inutile decorso del termine assegnato dal legislatore statale per l’adeguamento degli ordinamenti regionali e locali ai principi in materia di concorrenza determina la perdita di efficacia di ogni disposizione regionale e locale, legislativa e regolamentare, con essi incompatibili. [D] Sull’illegittimità di un’istruttoria compiuta dall’ente non avuto riguardo ai problemi relativi all’assetto del territorio urbano, ma concentrata esclusivamente su un’analisi socio - economica relativa alla sufficienza e adeguatezza della rete distributiva nelle sue varie articolazioni a soddisfare la domanda. [E] Non appare esservi alcuna incompatibilità urbanistica fra le medie strutture di vendita e le zone residenziali
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