T.A.R. Toscana, Sezione I, 22 ottobre 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 19 novembre 2013
[A] La domanda edificatoria deve essere valutata alla stregua della normativa vigente al momento in cui l'amministrazione provvede su di essa, e non al momento della sua presentazione. [B] L’approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione non può comportare, evidentemente, alcuna anticipazione di giudizio sui progetti degli edifici cui l’urbanizzazione stessa è funzionale. [C] L’art. 61 della legge regionale toscana n. 1/2005 prevede che il Comune sospenda ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire che appaiano in contrasto con gli strumenti di pianificazione territoriale o con gli atti di governo del territorio adottati, ricavandosene, a contrario, che la salvaguardia non coinvolge i titoli abilitativi rilasciati anteriormente all’adozione
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