Autore: francesco - Pubblicato il 19 novembre 2013
Sull’art. 41-bis della L. 17 agosto 1942 n. 1150, come aggiunto dall’art. 14 della L. 6 agosto 1967 n. 765, secondo cui “I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell’ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell’ordine per i provvedimenti amministrativi del caso”
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