Le sale giochi, in quanto locali ove è possibile fruire di una prestazione ludica e di svago, non configurano né esercizi commerciali né servizi pubblici, ma devono farsi rientrare nell'ampia nozione di “pubblico esercizio”.
Premassima
a) Le sale giochi, in quanto locali ove è possibile fruire di una prestazione ludica e di svago, non configurano né esercizi commerciali né servizi pubblici, ma devono farsi rientrare nell'ampia nozione di “pubblico esercizio”.
b) Il potere di regolazione degli orari configurato dal citato art. 50, comma 7, deve essere esercitato per far fronte alle esigenze previste dalla disposizione medesima (“armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”), alle quali sono estranee le finalità di lotta alla ludopatia perseguite nel caso di specie
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