Sull'art. 77 della l.r. n. 1/2005 secondo cui il termine di conclusione delle opere autorizzate con permesso di costruire “può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione”
Premassima
Sull'art. 77 della l.r. n. 1/2005 secondo cui il termine di conclusione delle opere autorizzate con permesso di costruire “può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione”
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