Gli impianti necessari all'espletamento del servizio pubblico di trasporto non possono essere ricompresi nel novero di quelli che possono essere oggetto di “pubbliche” affissioni, poiché non ne presentano le caratteristiche. Essi infatti, a norma della legge della Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 42, vengono conferiti dal gestore uscente nella disponibilità del gestore subentrante, in proprietà o ad altro titolo, e rimangono nel suo dominio fino al termine del periodo di affidamento del servizio stesso.
Premassima
a) Gli impianti necessari all'espletamento del servizio pubblico di trasporto non possono essere ricompresi nel novero di quelli che possono essere oggetto di “pubbliche” affissioni, poiché non ne presentano le caratteristiche. Essi infatti, a norma della legge della Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 42, vengono conferiti dal gestore uscente nella disponibilità del gestore subentrante, in proprietà o ad altro titolo, e rimangono nel suo dominio fino al termine del periodo di affidamento del servizio stesso.
b) L'apposizione dei gonfaloni sui pali per la pubblica illuminazione può ritenersi conforme alle normative tecniche in materia, ma determina un problema di stabilità strutturale dei pali stessi laddove non risultino soddisfatte le verifiche di sicurezza previste dalle norme tecniche vigenti
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