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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
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Il limite temporale specificatamente stabilito dagli artt. 16, comma 5, e 17 della l. n. 1150/1942 per i piani particolareggiati è suscettibile di deroga per accordo tra le parti?

Pubblicato il 11 novembre 2016

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Il limite temporale specificatamente stabilito dagli artt. 16, comma 5, e 17 della l. n. 1150/1942 per i piani particolareggiati è suscettibile di deroga per accordo tra le parti?

T.A.R. Umbria, Perugia, Sezione I, 28 ottobre 2016 · francesco · 11 novembre 2016

Premassima

Il limite temporale specificatamente stabilito dagli artt. 16, comma 5, e 17 della l. n. 1150/1942 per i piani particolareggiati è suscettibile di deroga per accordo tra le parti?

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Oggetto: Il limite temporale specificatamente stabilito dagli artt. 16, comma 5, e 17 della l. n. 1150/1942 per i piani particolareggiati è suscettibile di deroga per accordo tra le parti?

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