Sulla non condivisibile posizione della Corte di Cassazione Penale circa i limiti degli interventi con demolizione e ricostruzione di cui all'art. 3, let. d), del T.U. n. 380/2001, laddove anche laddove non siano assoggettati a vincolo storico artistico ma solo paesaggistico, consente di qualificarli come ristrutturazione "soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria".
Premassima
a) Sulla non condivisibile posizione della Corte di Cassazione Penale circa i limiti degli interventi con demolizione e ricostruzione di cui all'art. 3, let. d), del T.U. n. 380/2001, laddove anche laddove non siano assoggettati a vincolo storico artistico ma solo paesaggistico, consente di qualificarli come ristrutturazione "soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria".
b) Sulla modifica dell'area di sedime mediante un intervento di demolizione e ricostruzione riconducibile alla ristrutturazione edilizia
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