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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
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Sulla sussistenza o meno dell'obbligo di osservare la distanza di 30 metri di cui all'art. 5 del R.D. n. 1564/1942, nei confronti di edifici storici da parte di “industrie, imprese ed esercizi relativi a materie infiammabili, nonché deposito o distributore delle materie medesime” per la costruzione di un parcheggio interrato per autovetture

Pubblicato il 9 febbraio 2008

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Sulla sussistenza o meno dell'obbligo di osservare la distanza di 30 metri di cui all'art. 5 del R.D. n. 1564/1942, nei confronti di edifici storici da parte di “industrie, imprese ed esercizi relativi a materie infiammabili, nonché deposito o distributore delle materie medesime” per la costruzione di un parcheggio interrato per autovetture

T.R.G.A. Bolzano, 31 gennaio 2008 · francesco · 9 febbraio 2008

Premassima

Sulla sussistenza o meno dell'obbligo di osservare la distanza di 30 metri di cui all'art. 5 del R.D. n. 1564/1942, nei confronti di edifici storici da parte di “industrie, imprese ed esercizi relativi a materie infiammabili, nonché deposito o distributore delle materie medesime” per la costruzione di un parcheggio interrato per autovetture

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Oggetto: Sulla sussistenza o meno dell'obbligo di osservare la distanza di 30 metri di cui all'art. 5 del R.D. n. 1564/1942, nei confronti di edifici storici da parte di “industrie, imprese ed esercizi relativi a materie infiammabili, nonché deposito o distributore delle materie medesime” per la costruzione di un parcheggio interrato per autovetture

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