Urbanistica Italiana
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916
Da Italia Oggi del 17/01/2005 - L'indicazione contenuta nella legge finanziaria 2005.
Premassima
a) Da Italia Oggi del 17/01/2005 - L'indicazione contenuta nella legge finanziaria 2005.
b) L'obiettivo: svuotare le sacche di lavoro nero
Testo integrale
Nella denuncia di inizio attività e nei permessi di costruire è obbligatorio inserire il codice fiscale di proprietari, progettisti ed esecutori dell'opera.
È questa una delle iniziative contro il lavoro sommerso ideata dalla Finanziaria 2005 (legge 311/2004) che al comma 332 inserisce un'integrazione al dpr 602/1975.
Vediamo in dettaglio la novità.
La prima concerne un'integrazione degli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale, prevedendo l'obbligo per i titoli edilizi abilitativi relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera. L'obbligo di inserimento del codice fiscale riguarda anche gli utenti nei contratti di somministrazione di servizi idrici e del gas.
La seconda integrazione riguarda gli obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria. In forza delle modifiche apportate, gli uffici pubblici devono comunicare le notizie relative a titoli edilizi abilitativi e concessioni e abilitazioni e licenze. Inoltre le aziende erogatrici di energia e servizi idrici devono comunicare i dati catastali identificativi degli immobili presso cui sono attivate le utenze.
Viene, ancora, integrata e aggiornata la disposizione relativa agli intermediari finanziari, precisando che l'obbligo di identificazione, compresa acquisizione del codice fiscale, riguarda tutti i rapporti e tutte le operazioni finanziarie. Rispetto alle procedura di comunicazione si introduce in via esclusiva la modalità telematica.
Con riferimento alla materia edilizia, dunque, le novità riguardano le denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, i permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del Testo unico dell'edilizia (dpr 380/2001). L'identificativo fiscale da inserire è quello dei soggetti dichiaranti, degli esecutori e dei progettisti dell'opera. La novità tocca in sostanza tutti i titoli edilizi comunque denominati: si pensi per esempio ad autorizzazioni o a sanatorie. L'obiettivo evidentemente è quello di consentire verifiche in ordine a compensi non denunciati al fisco per attività relative alla progettazione o alla esecuzione di opere edilizie. La norma fa riferimento innanzi tutto alle denunce di inizio attività presentate al comune: si tratta di un atto unilaterale dell'interessato che, tramite un progettista, dichiara l'inizio (decorsi 30 giorni) di un'opera edilizia, in tutti i casi in cui la legislazione nazionale e regionale lo consentano.
La denuncia di inizio attività contiene la descrizione dell'opera (che non necessariamente è un'opera minore) e la asseverazione da parte del progettista che quanto in progetto è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia. La novità prevista dalla legge finanziaria per il 2005 è l'inserimento del codice fiscale di tutti i soggetti coinvolti nell'operazione. Quindi si tratta del dichiarante (di regola il proprietario dell'immobile), il professionista tecnico e l'impresa esecutrice dei lavori.
Lo stesso riguarda i titoli edilizi diversi dalla denuncia di inizio attività: in questo caso è il comune che rilascia il titolo e che deve curare l'inserimento dei codici fiscali relativi ai soggetti sopra indicati. Peraltro va segnalato che la mancanza di indicazione del codice fiscale non comporta l'invalidità dell'atto (denuncia di inizio attività o altro titolo edilizio), che mantiene efficacia rispetto all'abilitazione a realizzare l'intervento edilizio. L'atto deve però essere regolarizzato con l'inserimento del codice fiscale.
A corredo di questo obbligo si prevede che gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria le notizie relative ai titoli edilizi abilitativi e concessioni e abilitazioni e licenze. In sostanza si crea la base dati per poter incrociare le informazioni idonee a far scoprire se in edilizia siano stati eseguiti lavori cosiddetti ´in nero'. Sempre nella medesima direzione (arginare il lavoro sommerso in edilizia) si colloca la novità relativa all'inserimento del codice fiscale nei contratti di somministrazione di gas e acqua)
Tratto da http://suap.provincia.re.it/
È questa una delle iniziative contro il lavoro sommerso ideata dalla Finanziaria 2005 (legge 311/2004) che al comma 332 inserisce un'integrazione al dpr 602/1975.
Vediamo in dettaglio la novità.
La prima concerne un'integrazione degli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale, prevedendo l'obbligo per i titoli edilizi abilitativi relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera. L'obbligo di inserimento del codice fiscale riguarda anche gli utenti nei contratti di somministrazione di servizi idrici e del gas.
La seconda integrazione riguarda gli obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria. In forza delle modifiche apportate, gli uffici pubblici devono comunicare le notizie relative a titoli edilizi abilitativi e concessioni e abilitazioni e licenze. Inoltre le aziende erogatrici di energia e servizi idrici devono comunicare i dati catastali identificativi degli immobili presso cui sono attivate le utenze.
Viene, ancora, integrata e aggiornata la disposizione relativa agli intermediari finanziari, precisando che l'obbligo di identificazione, compresa acquisizione del codice fiscale, riguarda tutti i rapporti e tutte le operazioni finanziarie. Rispetto alle procedura di comunicazione si introduce in via esclusiva la modalità telematica.
Con riferimento alla materia edilizia, dunque, le novità riguardano le denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, i permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del Testo unico dell'edilizia (dpr 380/2001). L'identificativo fiscale da inserire è quello dei soggetti dichiaranti, degli esecutori e dei progettisti dell'opera. La novità tocca in sostanza tutti i titoli edilizi comunque denominati: si pensi per esempio ad autorizzazioni o a sanatorie. L'obiettivo evidentemente è quello di consentire verifiche in ordine a compensi non denunciati al fisco per attività relative alla progettazione o alla esecuzione di opere edilizie. La norma fa riferimento innanzi tutto alle denunce di inizio attività presentate al comune: si tratta di un atto unilaterale dell'interessato che, tramite un progettista, dichiara l'inizio (decorsi 30 giorni) di un'opera edilizia, in tutti i casi in cui la legislazione nazionale e regionale lo consentano.
La denuncia di inizio attività contiene la descrizione dell'opera (che non necessariamente è un'opera minore) e la asseverazione da parte del progettista che quanto in progetto è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia. La novità prevista dalla legge finanziaria per il 2005 è l'inserimento del codice fiscale di tutti i soggetti coinvolti nell'operazione. Quindi si tratta del dichiarante (di regola il proprietario dell'immobile), il professionista tecnico e l'impresa esecutrice dei lavori.
Lo stesso riguarda i titoli edilizi diversi dalla denuncia di inizio attività: in questo caso è il comune che rilascia il titolo e che deve curare l'inserimento dei codici fiscali relativi ai soggetti sopra indicati. Peraltro va segnalato che la mancanza di indicazione del codice fiscale non comporta l'invalidità dell'atto (denuncia di inizio attività o altro titolo edilizio), che mantiene efficacia rispetto all'abilitazione a realizzare l'intervento edilizio. L'atto deve però essere regolarizzato con l'inserimento del codice fiscale.
A corredo di questo obbligo si prevede che gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria le notizie relative ai titoli edilizi abilitativi e concessioni e abilitazioni e licenze. In sostanza si crea la base dati per poter incrociare le informazioni idonee a far scoprire se in edilizia siano stati eseguiti lavori cosiddetti ´in nero'. Sempre nella medesima direzione (arginare il lavoro sommerso in edilizia) si colloca la novità relativa all'inserimento del codice fiscale nei contratti di somministrazione di gas e acqua)
Tratto da http://suap.provincia.re.it/


