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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Risposte Barriere architettoniche

In che termini si applica la legge 13/1989 per le attività di affittacamere?

Pubblicato il 21 aprile 2005

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

In che termini si applica la legge 13/1989 per le attività di affittacamere?

Domande e risposte: Affittacamere e barriere architettoniche · francesco · 21 aprile 2005

Premassima

In che termini si applica la legge 13/1989 per le attività di affittacamere?

Testo integrale

In che termini si applica la legge 13/1989 sull'inizio attività di un affittacamere professionale? Deve essere rispettato qualche adempimento particolare? Devono essere previsti posti specifici per i disabili?

Studio XXX

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Le prescrizioni tecniche per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture ricettive sono dettate dall’art. 5.3 del D.M 14 giugno 1989 n. 236, emanato in attuazione della legge 9 gennaio 1989 n. 13.

Per le attività di affittacamere, in quanto svolte in edifici con destinazione d’uso abitativa, si deve tuttavia applicare non quanto previsto dal suddetto art. 5.3 per le strutture ricettive, bensì quanto prescritto al punto 5.1. del medesimo decreto ministeriale per l’edilizia residenziale.

Il Decreto del P.D.G.R. Toscana del 23 aprile 2001 n. 18 (attuazione del testo unico regionale in materia di turismo), all’art. 39 prevede che “I locali destinati all’esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali e igienico edilizi previsti per le case di civile abitazione anche per quanto attiene alle superfici delle camere e degli altri locali”.

Stante ciò, dovendo assimilare i locali destinati ad attività di affittacamere alle case di civile abitazione, si può concludere che il D.M. n. 236/89 trova applicazione soltanto nelle prescrizioni indicate agli artt. 3.4, laddove specifica che “Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile […]” e 5.1, nella parte in cui prevede che “Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale di cui all’art. 3 deve essere consentito l’accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9., 4.2 e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche. In particolare per i percorsi orizzontali si vedano anche le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1. ”.

Della legittimità di una tale disposizione si trova poi marginale traccia nella giurisprudenza del T.A.R. Umbria, il quale - chiamato a pronunciarsi sull’applicazione della legge regionale umbra n. 8/94 - ha precisato che “La conseguenza della non applicabilità agli esercizi di affittacamere dell’autorizzazione ex art. 231 R.D. 1265/9134 (la c.d. agibilità alberghiera prima richiesta in base alla legge 1112/1939), sostituita dalla più agevole verifica dell’abitabilità prescritta per le residenze, comporta in concreto il venir meno di una serie di verifiche del rispetto di parametri attinenti ad aspetti funzionali – dal dimensionamento degli spazi interni, al superamento delle barriere architettoniche, alle prescrizioni per gli impianti elettrici e tecnici, alle misure per la prevenzione degli incendi” (n. 392 del 2002).

Un’applicazione concreta di quanto appena argomentato si riscontra infine (come per altre amministrazioni) nell’Allegato “G” del regolamento edilizio del Comune di Firenze, recante “Disposizioni applicative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici sedi di attività ricettive e di pubblici esercizi”, il quale al punto 1.2.1.2.1. stabilisce che per le attività di “Affittacamere – Case appartamenti vacanze”, “poiché prevalentemente svolte in edifici o porzioni di essi aventi destinazione abitativa, le disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche si intendono soddisfatte quando è garantita la visibilità. Valgono le disposizioni di legge applicabili per l’edilizia residenziale”.

Dott. Francesco Barchielli

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