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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
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La mancata adozione del Piano Urbano del Traffico di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 295/1982 non rende di per sé illegittima l'istituzione di un'isola pedonale ai sensi del precedente art. 7, nono comma, del c.d.s.

Pubblicato il 3 marzo 2011

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

La mancata adozione del Piano Urbano del Traffico di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 295/1982 non rende di per sé illegittima l'istituzione di un'isola pedonale ai sensi del precedente art. 7, nono comma, del c.d.s.

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sezione II, 11 febbraio 2011 · francesco · 3 marzo 2011

Premassima

La mancata adozione del Piano Urbano del Traffico di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 295/1982 non rende di per sé illegittima l'istituzione di un'isola pedonale ai sensi del precedente art. 7, nono comma, del c.d.s.

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Oggetto: La mancata adozione del Piano Urbano del Traffico di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 295/1982 non rende di per sé illegittima l'istituzione di un'isola pedonale ai sensi del precedente art. 7, nono comma, del c.d.s.

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