Integra il reato di lottizzazione abusiva materiale in relazione ad un complesso immobiliare già edificato, mediante il cambiamento di destinazione d'uso senza opere edilizie; in particolare, in caso di modifica di destinazione d'uso di un complesso alberghiero, realizzata attraverso la vendita di singole unità immobiliari a privati (fattispecie relativa la complesso R.T.A. Doria nel Comune di Massa).
Premassima
a) Integra il reato di lottizzazione abusiva materiale in relazione ad un complesso immobiliare già edificato, mediante il cambiamento di destinazione d'uso senza opere edilizie; in particolare, in caso di modifica di destinazione d'uso di un complesso alberghiero, realizzata attraverso la vendita di singole unità immobiliari a privati (fattispecie relativa la complesso R.T.A. Doria nel Comune di Massa).
b) La lottizzazione abusiva di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, prescinde dallo stato soggettivo di buona o mala fede dei lottizzanti.
c) Non è condivisibile la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, che, in relazione al complesso Doria, ma con riferimento ad unità immobiliari diverse da quella per cui è causa, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Massa di conferma del sequestro delle unità abitative del Doria.
d) Dal punto di vista urbanistico ed edilizio una lottizzazione o è abusiva o non è abusiva, esiste o non esiste, non può invece essere considerata abusiva solo per alcuni e non abusiva per altri
La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati
Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Urbanistica Italiana.


