T.A.R. Campania, Salerno, Sezione I, 25 settembre 2015
Autore: francesco - Pubblicato il 2 ottobre 2015
Può la circostanza che il sottotetto sia stato convertito a fini abitativi risultare idonea a determinarne una sorta di “mutazione genetica”, per cui lo stesso non sarebbe più tale ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 1, della l. r. Campania 19/2009 (“Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”) la cui lettera c) fa riferimento a “edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all’eventuale piano sottotetto”?
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