Sull’art. 9, c. 1, della l. 122/1989, il quale stabilisce che «… i proprietari di immobili possono realizzare… nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti…»: qual è la condizione essenziale per l’applicazione di tale normativa?
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