Le attività professionali «volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l’ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale», meglio specificate dall’art. 2 della legge n. 3 del 1976, sono attribuite in modo esclusivo ai dottori agronomi e forestali?
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