In materia di abusivismo edilizio l'art. 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U.
Premassima
a) In materia di abusivismo edilizio l'art. 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U.
b) Edilizia) deve essere interpretato nel senso che si applica la sanzione pecuniaria soltanto nel caso in cui sia "oggettivamente impossibile" procedere alla demolizione del manufatto abusivo
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