Sulle modifiche apportate, con il d.l. n. 69 del 21.6.2013 (conv. in l. n. 98 del 9.8.2013), al testo dell'art. 3, comma 1, lett. e.5 d.P.R. n. 380/2001, prevedendo esso, attualmente, che integra l'ipotesi della “nuova costruzione” l'installazione di case mobili utilizzate come abitazioni, che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché installate all'interno di strutture ricettive all'aperto conformemente alla legislazione regionale di settore.
Premassima
a) Sulle modifiche apportate, con il d.l. n. 69 del 21.6.2013 (conv. in l. n. 98 del 9.8.2013), al testo dell'art. 3, comma 1, lett. e.5 d.P.R. n. 380/2001, prevedendo esso, attualmente, che integra l'ipotesi della “nuova costruzione” l'installazione di case mobili utilizzate come abitazioni, che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché installate all'interno di strutture ricettive all'aperto conformemente alla legislazione regionale di settore.
b) Sulla circostanza che le case mobili siano dotate di meccanismi, imperniati su ruote, suscettibili di assicurarne la mobilità, come è del resto implicito nella relativa denominazione (“case mobili”) e nell'appartenenza delle stesse ad un unico genus (cui partecipano anche le roulottes ed i maxi caravan) la cui comune caratteristica sarebbe rappresentata dalla possibilità di spostamento su ruote
La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati
Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Urbanistica Italiana.
