La sottoscrizione dell'atto costitutivo del Comitato due mesi dopo l'avvio della procedura semplificata per l'impianto a biomassa non supera il limite giurisprudenziale alla legittimazione ad agire di comitati o altre associazioni spontanee.
Premassima
a) La sottoscrizione dell'atto costitutivo del Comitato due mesi dopo l'avvio della procedura semplificata per l'impianto a biomassa non supera il limite giurisprudenziale alla legittimazione ad agire di comitati o altre associazioni spontanee.
b) La semplificazione propria delle “piccola cogenerazione” degli impianti, induce ad escludere che la procedura sia sottoposta alle regole della partecipazione del pubblico dall'art. 6 della Convenzione di Aahrus.
c) E' impossibile invocare il principio di precauzione a fini meramente protezionistici del territorio.
d) Per gli impianti a biomasse di piccole dimensioni, come tali inidonei a generare un considerevole impatto ambientale, l'installazione è assoggettata alla sola procedura abilitativa semplificata ed esonerata dalla verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale
La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati
Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Urbanistica Italiana.