Urbanistica Italiana
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916
Ispettorato contratti.
Premassima
a) Ispettorato contratti.
b) Obblighi assicurativi
Testo integrale
Con riferimento alle circolari 9 novembre 1948, n. 11907 e 26 agosto 1949, n. 9711 e allo scopo di accelerare la procedura per il pagamento delle rate di saldo e dei conguagli revisionali si dispone che, trascorso il termine di trenta giorni dalla richiesta della stazione appaltante agli Istituti assicurativi di cui all'ultimo comma del modulo 4 annesso alla circolare 9 novembre 1948, senza che sia pervenuta risposta circa la regolarità, o meno, della posizione della impresa nei riguardi degli adempimenti assicurativi (risposta di cui ai moduli 5, 5-A). 5-B), 5C) di detta circolare) sia dato corso al pagamento, ove nulla osti sotto ogni altro riflesso.
Devesi infatti ritenere che, se uno o più Istituti non abbiano effettuato alcuna comunicazione entro il suddetto termine, la posizione dell'Impresa sia risultata regolare nei loro riflessi.
E' superfluo soggiungere che resta impregiudicata la libertà degli Istituti assicurativi nei confronti delle imprese - a favore delle quali sia stato disposto, in applicazione della presente circolare, il pagamento della rata di saldo o del conguaglio revisionale - che risultassero responsabili di inadempienze in materia assicurativa riguardo ai lavori cui il detto pagamento si riferisce.
Devesi infatti ritenere che, se uno o più Istituti non abbiano effettuato alcuna comunicazione entro il suddetto termine, la posizione dell'Impresa sia risultata regolare nei loro riflessi.
E' superfluo soggiungere che resta impregiudicata la libertà degli Istituti assicurativi nei confronti delle imprese - a favore delle quali sia stato disposto, in applicazione della presente circolare, il pagamento della rata di saldo o del conguaglio revisionale - che risultassero responsabili di inadempienze in materia assicurativa riguardo ai lavori cui il detto pagamento si riferisce.