L'art. 54, comma 3, c.p.a. che ha previsto come la sospensione feriale dei termini non si applichi al processo cautelare, va inteso nel senso che è possibile la trattazione delle domande cautelari anche nel periodo di sospensione feriale dei termini ai sensi dell'art. 5 L. 742/1969, non che il ricorrente debba obbligatoriamente presentare il ricorso nel termine dei sessanta che devono essere calcolati anche inserendo il periodo di sospensione dei termini.
Premassima
a) L'art. 54, comma 3, c.p.a. che ha previsto come la sospensione feriale dei termini non si applichi al processo cautelare, va inteso nel senso che è possibile la trattazione delle domande cautelari anche nel periodo di sospensione feriale dei termini ai sensi dell'art. 5 L. 742/1969, non che il ricorrente debba obbligatoriamente presentare il ricorso nel termine dei sessanta che devono essere calcolati anche inserendo il periodo di sospensione dei termini.
b) La valutazione circa la necessità o meno della V.I.A. costituisce un autonomo sub procedimento il cui atto conclusivo è impugnabile, ma in ogni caso la lesività dell'atto discende dal fatto che non è senza conseguenze per il richiedente la decisione di sottoporre o meno il suo progetto a V.I.A.
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