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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Consiglio di Stato Ambiente e legittimazione a ricorrere Valutazione di impatto ambientale e AIA Riservato agli abbonati

Ai fini della legittimazione non è sufficiente il solo scopo associativo a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota, né l'astratta titolarità del diritto all'informazione ambientale.

Pubblicato il 22 ottobre 2014

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Ai fini della legittimazione non è sufficiente il solo scopo associativo a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota, né l'astratta titolarità del diritto all'informazione ambientale.

Consiglio di Stato, Sezione V, 2 ottobre 2014 · bovicelli · 22 ottobre 2014

Premassima

a) Ai fini della legittimazione non è sufficiente il solo scopo associativo a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota, né l'astratta titolarità del diritto all'informazione ambientale.

b) La valutazione di impatto ambientale non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico – amministrativo.

c) Lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, è di per sé un valore costituzionale.

d) Sulle differenze tra valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale

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Oggetto: Ai fini della legittimazione non è sufficiente il solo scopo associativo a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota, né l'astratta titolarità del diritto all'informazione ambientale.

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