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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Corte di Cassazione Imposte tasse e altri corrispettivi

Imposte sugli immobili - Conclusione dei lavori - Prova - Mancato rilascio certificato di abitabilita' - Limiti

Pubblicato il 18 dicembre 2005

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Imposte sugli immobili - Conclusione dei lavori - Prova - Mancato rilascio certificato di abitabilita' - Limiti

Corte di Casssazione, Sezione V Tributaria, 7 novembre 2005, n. 21588 · francesco · 18 dicembre 2005

Premassima

Imposte sugli immobili - Conclusione dei lavori - Prova - Mancato rilascio certificato di abitabilita' - Limiti

Testo integrale

L'omesso rilascio del certificato di abitabilita' non e' prova del mancato compimento dei lavori, potendo non essere stato richiesto.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.


Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso

1.1. La societa' Le. di M.B. & C. S.a.s. ricorre contro il Ministerodelle finanze per ottenere la cassazione della sentenza specificata inepigrafe. La parte intimata non ha svolto alcuna attivita' difensiva. Laparte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 del codice diprocedura civile. è 1.2. La controversia, a quanto e' dato comprendere dalle scarse notiziefornite, in punto di fatto, nel ricorso, ha ad oggetto un avviso diaccertamento per Invim straordinaria, relativo ad un immobile in via diristrutturazione, che la parte ricorrente ha impugnato, adducendo lacongruita' del valore dichiarato, riferito alla consistenza dell'immobilestesso risultante dal certificato catastale, riferito, pero', allasituazione di fatto antecedente il completamento dei lavori. In subordine,ha eccepito la mancata applicazione dei criteri di valutazione automatica edil mancato abbattimento dell'80 per cento, trattandosi di immobile dato inlocazione ad equo canone (art. 1, comma 8-bis, del D.L. n. 299/1991). Hachiesto, poi, la disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 39-bisdel D.P.R. n. 636/1972. La Commissione tributaria adita in primo grado harespinto il ricorso. I giudici di appello, hanno confermato la decisione dimerito di primo grado, ma hanno accolto la richiesta di disapplicazionedelle sanzioni.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, la societa' ricorrente denunciaviolazioni di legge e vizi di motivazione, in quanto, a suo dire,erroneamente i giudici di merito:
a) hanno ritenuto che il mancato rilascio del certificato diabitabilita' non costituisse una circostanza di fatto idonea a dimostrareche il fabbricato non era ancora ultimato;
b) non hanno ritenuto applicabile il criterio di valutazioneautomatica, ritenendo necessaria una specifica richiesta in tal senso, che,comunque, nella specie doveva ritenersi implicita nel cosiddetto prospettodi calcolo;
c) hanno omesso o motivato in maniera insufficiente un punto decisivodella controversia, relativamente al preteso illegittimo computo, da partedell'ufficio, di una diversa unita' immobiliare.

Diritto e motivi della decisione

2.1. Il ricorso non puo' trovare accoglimento. Occorre premettere che ilricorso stesso, come ha rilevato anche il P.G., non e' preceduto da unacompleta ed autonoma esposizione del fatto, che, quindi, e' statoricostruito frammentariamente attraverso squarci narrativi inseriti nellaparte destinata ai motivi. Cio', naturalmente, puo' comportare il rischio difraintendimenti le cui conseguenze non possono che ricadere sulla partericorrente. L'alternativa sarebbe stata quella di dichiarare tout courtinammissibile il ricorso.
2.2. Nel merito, appare corretta l'affermazione dei giudici di appello,secondo la quale il mancato rilascio del certificato di abitabilita' nonpuo' costituire prova del mancato completamento dei lavori. Infatti, ilmancato rilascio puo' anche essere conseguenza della mancata richiesta, e,quindi non puo' costituire prova del mancato completamento dei lavori.Diverso sarebbe stato se la societa' avesse fornito la prova che ilcertificato era stato richiesto, ma non era stato rilasciato, per causediverse dalla mancata ultimazione dei lavori (come, ad esempio, per ragionidi carattere sanitario). Non e' probante il ragionamento, per analogia,riferito alla concessione di agevolazioni fiscali condizionata allaproduzione del certificato di abitabilita', in relazione alle quali ilcontribuente non ha interesse a temporeggiare nel richiedere il documento.In altri termini, nel caso di specie, non puo' escludersi che la societa'non abbia richiesto il certificato di abitabilita' per precostituirsi lapretesa prova della mancata ultimazione dei lavori. Nel caso in cui, invece,l'omessa presentazione del certificato comporta la decadenza da unbeneficio, la mancata produzione del documento (che il contribuente hainteresse a richiedere tempestivamente) costituisce, legittimamente,elemento dal quale desumere il mancato completamento dei lavori.
2.3. Quanto alla censura relativa all'omessa applicazione dellaprocedura di valutazione automatica, non puo' condividersi la tesi che talerichiesta non fosse necessaria ai fini dell'applicazione dell'Invimstraordinaria (D.L. n. 299/1991). Come e' noto, l'art. 1, comma 8, del D.L.n. 299/1991, prevede due ipotesi, la prima relativa ai fabbricati iscrittiin catasto, in relazione ai quali il valore "non e' sottoposto a rettificase e' dichiarato in misura non inferiore a quella che risulta applicando" ivalori catastali, la seconda relativa ai fabbricati non ancora accatastatialla data della presentazione della dichiarazione Invim straordinaria. Perquesti ultimi, si applica la medesima disposizione "sostanziale" relativaalla cosiddetta valutazione automatica, sempre che ricorrano due presupposti:
a) che il valore finale dichiarato sia non inferiore a quello che siarisultato dalla applicazione dei parametri catastali;
b) che il contribuente abbia fatto espressa richiesta di beneficiaredella valutazione automatica.
Nella specie, non e' dato sapere se ricorresse il primo presupposto e,comunque, e' pacifico che la societa' non ha fatto espressa richiesta diavvalersi della procedura di valutazione automatica. Questa e' semprerichiesta quando si tratti di immobili non ancora accatastati, o per i qualisia in corso l'attribuzione della rendita (vd. art. 12 del D.L. n. 70/1988),perche', per questi, non e' possibile determinare a priori l'ammontaredell'obbligazione tributaria. L'istanza, "per le conseguenze di ordineeconomico che essa comporta, rientra... nella piena ed esclusivadisponibilita' delle parti contraenti, chiamate a rispondere dei propriobblighi tributari, e pertanto unici soggetti legittimati a farne richiestasecondo una valutazione di stretta convenienza, ad esse soltanto riservata"(Cass. n. 16783/2002; conf. n. 2965/2002), n. 7947/2002. Il fatto che l'art.1, comma 8, del D.L. n. 299/1991, non richiami espressamente la disposizionerelativa alla necessita' della istanza, per ottenere la valutazioneautomatica anche per gli immobili non ancora accatastati, non significa chel'istanza stessa non sia richiesta. Tanto piu' che il comma 8 citatoesordisce proprio con un generale rinvio a tutte le altre disposizionirelative all'Invim decennale, "per quanto non previsto dal presentearticolo".
Il precedente citato nella memoria, riguarda un caso differente, nelquale non e' stata ritenuta necessaria la "rinnovazione" richiesta divalutazione automatica a seguito di' variazione dei valori catastali (Cass.n. 4340/2003).
L'argomento secondo il quale vi sarebbe stata una implicita richiesta divalutazione automatica, attiene al merito e, quindi, non puo' essereesaminato in questa sede.
2.3. Il terzo motivo attiene al merito, e, quindi e' inammissibile,perche' la societa' ricorrente lamenta, testualmente, che "Nella rettificad'ufficio e' stata illegittimamente ricompresa anche l'unita' di via P.,n...., indicata nell'accertamento come sub 1 (da ristrutturare) con unvalore attribuito di lire 106.600.000". La parte ricorrente prospetta lacensura come vizio di motivazione ma, sotto questo profilo, il ricorso e'privo del requisito dell'autosufficienza. La parte ricorrente prospettaconsiderazioni di merito e riferimenti a documenti che non possono essereesaminati in questa sede, se non nel solco di precisi argini costituiti dauna specifica indicazione della censura proposta in appello, che costituiscel'unico parametro di riferimento per valutare la congruita' dellamotivazione del provvedimento impugnato. Infatti, secondo la giurisprudenzadi questa Corte, condivisa dal Collegio, "Per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione il ricorrente che, in sede dilegittimita', denunci il difetto di motivazione del sancito rigetto di unadomanda ha l'onere, a pena di inammissibilita' del ricorso stesso, diindicare in maniera specifica e perspicua tutte le ragioni che in fatto e indiritto supportavano la pretesa formulata in sede di merito e asseritamenetrascurate o mal valutate dal giudice di merito; cio' al fine di permettereal giudice di legittimita' di rilevare con sufficiente chiarezza eprecisione, sulla base delle sole deduzioni esposte nel ricorso e senza lanecessita' di accedere a fonti a questo estranee, e quindi ad elementi oatti attinenti al pregresso giudizio di merito, la natura ed il contenuto diquelle ragioni e, simmetricamente, la congruita' delle contrarie ragionisottese alla statuizione impugnata" (Cass. n. 7178/2004). Nella specie non viene spiegato se e come, nell'atto di appello, siano stateformulate le eventuali censure, asseritamene rimaste senza risposta.
2.4. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per lespese, sostenute soltanto dalla parte soccombente.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.

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