Sull'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e sull'obbligo giuridico dell'Amministrazione di far venir meno l'occupazione “sine titulo”: la predetta norma nell'affermare che la PA, valutati gli interessi in conflitto, "può" disporre che il bene sia acquisito al suo patrimonio indisponibile, attribuisce all'Autorità una semplice facoltà (il cui esercizio è per definizione libero), o, invece, le conferisce una potestà, cioè l'esercizio obbligatorio di un potere pubblico?
Premassima
Sull'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e sull'obbligo giuridico dell'Amministrazione di far venir meno l'occupazione “sine titulo”: la predetta norma nell'affermare che la PA, valutati gli interessi in conflitto, "può" disporre che il bene sia acquisito al suo patrimonio indisponibile, attribuisce all'Autorità una semplice facoltà (il cui esercizio è per definizione libero), o, invece, le conferisce una potestà, cioè l'esercizio obbligatorio di un potere pubblico?
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