La libera cessione dei parcheggi pertinenziali non è retroattiva
Premassima
La libera cessione dei parcheggi pertinenziali non è retroattiva
Testo integrale
Con la modifica legislativa e` stata quindi ammessa, a decorrere dal 16 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della Legge 246/2005) la possibilita`, prima non possibile, di trasferire liberamente i posti auto senza l`obbligo di mantenerne il diritto d`uso in favore dei titolari delle unita` abitative.
La nuova normativa non ha mancato di sollevare alcuni interrogativi in merito alla sua valenza interpretativa ma soprattutto sulla sua retroattivita`.
La Suprema Corte pronunciandosi sull`argomento ha ritenuto di escludere la natura interpretativa e retroattiva della nuova previsione normativa.
Costituisce, invero, ``un principio pacifico che le leggi le quali modificano il modo di acquisto dei diritti reali o il contenuto degli stessi non incidono sulle situazioni maturate prima della loro entrata in vigore``. Del resto, sottolinea la Corte, se fossero intaccati i diritti reali d`uso gia` consolidati in base alla normativa previgente, si profilerebbe una fattispecie di esproprio generalizzato senza indennizzo con conseguenti ed evidenti problemi di legittimita` costituzionale.
Ne deriva, conclude dunque la Corte, che la nuova disciplina, introdotta dalla Legge di Semplificazione 2005, non ha effetto retroattivo ed e` destinata ad operare unicamente per le nuove costruzioni ovvero per quelle esistenti ma le quali non siano iniziate le vendite delle singole unita` immobiliari.
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