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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Corte di Cassazione Parcheggi pubblici e parcheggi privati

La libera cessione dei parcheggi pertinenziali non è retroattiva

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

La libera cessione dei parcheggi pertinenziali non è retroattiva

Nota. Corte di Cassazione, 24 febbraio 2006, n. 4264 · francesco · 7 aprile 2006

Premassima

La libera cessione dei parcheggi pertinenziali non è retroattiva

Testo integrale

Con la sentenza 4264 del 24/2/2006 la seconda Sezione civile della Corte di Cassazione si pronuncia per la prima volta sulla nuova disciplina dei parcheggi pertinenziali introdotta dall`articolo 12, co. 9 della Legge 246/2005 (Legge di semplificazione 2005) che, modificando l`articolo 41 sexies della Legge 1150/1942, ha eliminato il vincolo di pertinenza gravante sugli spazi adibiti a parcheggio realizzati nelle nuove costruzioni a favore dei proprietari delle relative unita` immobiliari.

Con la modifica legislativa e` stata quindi ammessa, a decorrere dal 16 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della Legge 246/2005) la possibilita`, prima non possibile, di trasferire liberamente i posti auto senza l`obbligo di mantenerne il diritto d`uso in favore dei titolari delle unita` abitative.

La nuova normativa non ha mancato di sollevare alcuni interrogativi in merito alla sua valenza interpretativa ma soprattutto sulla sua retroattivita`.

La Suprema Corte pronunciandosi sull`argomento ha ritenuto di escludere la natura interpretativa e retroattiva della nuova previsione normativa.

Costituisce, invero, ``un principio pacifico che le leggi le quali modificano il modo di acquisto dei diritti reali o il contenuto degli stessi non incidono sulle situazioni maturate prima della loro entrata in vigore``. Del resto, sottolinea la Corte, se fossero intaccati i diritti reali d`uso gia` consolidati in base alla normativa previgente, si profilerebbe una fattispecie di esproprio generalizzato senza indennizzo con conseguenti ed evidenti problemi di legittimita` costituzionale.

Ne deriva, conclude dunque la Corte, che la nuova disciplina, introdotta dalla Legge di Semplificazione 2005, non ha effetto retroattivo ed e` destinata ad operare unicamente per le nuove costruzioni ovvero per quelle esistenti ma le quali non siano iniziate le vendite delle singole unita` immobiliari.

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