L'Agenzia delle Entrate, con la recente Risoluzione n. 41/E del 20.3.2006, fornisce chiarimenti in merito a quali siano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che possono usufruire del regime Iva agevolato
Premassima
L'Agenzia delle Entrate, con la recente Risoluzione n. 41/E del 20.3.2006, fornisce chiarimenti in merito a quali siano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che possono usufruire del regime Iva agevolato
Testo integrale
L'agenzia precisa in particolare che sono soggette al regime agevolato solo la cessione o la costruzione in appalto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria tassativamente elencate nell’art. 4 della L. 847/1964, successivamente integrato dall’art.44 della L. 865/1971. Le categorie di beni che costituiscono opere di urbanizzazione ai sensi della citata legge sono le seguenti:
Opere di urbanizzazione primaria
- strade residenziali;
- spazi di sosta o di parcheggio;
- fognature;
- rete idrica;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- pubblica illuminazione;
- spazi di verde attrezzato.
Opere di urbanizzazione secondaria
- asili nido e scuole materne;
- scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore dell'obbligo;
- mercati di quartiere;
- delegazioni comunali;
- chiese ed altri edifici religiosi;
- impianti sportivi di quartiere;
- centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- aree verdi di quartiere.
La conclusione dell’Agenzia è pertanto che, in assenza di una espressa previsione legislativa che preveda l'integrazione dell'elenco di cui sopra, sono solo gli interventi ricompresi in detto elenco a poter usufruire dell'aliquota iva al 10%