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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
T.A.R. Toscana Normativa regionale Manutenzione straordinaria Riservato agli abbonati

Sulla corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 242, comma 1, della legge regionale n. 65 del 2014, il quale afferma che le modifiche introdotte dalla stessa legge regionale 65 alle categorie d'intervento edilizio in precedenza definite dagli artt. 78 e 79 della legge regionale n. 1 del 2005 “non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rilevano solo al fine dell'individuazione del titolo abilitativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi”.

Pubblicato il 26 marzo 2017

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Sulla corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 242, comma 1, della legge regionale n. 65 del 2014, il quale afferma che le modifiche introdotte dalla stessa legge regionale 65 alle categorie d'intervento edilizio in precedenza definite dagli artt. 78 e 79 della legge regionale n. 1 del 2005 “non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rilevano solo al fine dell'individuazione del titolo abilitativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi”.

T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione III, 13 marzo 2017 · bovicelli · 26 marzo 2017

Premassima

Sulla corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 242, comma 1, della legge regionale n. 65 del 2014, il quale afferma che le modifiche introdotte dalla stessa legge regionale 65 alle categorie d'intervento edilizio in precedenza definite dagli artt. 78 e 79 della legge regionale n. 1 del 2005 “non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rilevano solo al fine dell'individuazione del titolo abilitativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi”.

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Oggetto: Sulla corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 242, comma 1, della legge regionale n. 65 del 2014, il quale afferma che le modifiche introdotte dalla stessa legge regionale 65 alle categorie d'intervento edilizio in precedenza definite dagli artt. 78 e 79 della legge regionale n. 1 del 2005 “non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta…

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