Urbanistica Italiana
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916
Tutela degli acquirenti.
Premassima
a) Tutela degli acquirenti.
b) I chiarimenti ministeriali sulla polizza postuma
Testo integrale
Le nuove forme di garanzia per gli acquirenti di immobili da costruire introdotte dalla Legge 210/04 e dal decreto attuativo 122/05 pur dando vita ad un sistema che pone al centro la qualità globale del prodotto edile e delle imprese hanno altresi` determinato, per gli operatori chiamati al rispetto delle nuove regole, un percorso ad ostacoli per due aspetti: la fideiussione a garanzia degli acconti e la polizza postuma a garanzia dei vizi e gravi difetti.
Proprio in considerazione dell`estrema genericità delle norme attuative su questo secondo aspetto è stata più volte sottolineata dall`Ance la necessità di avere indicazioni sui contenuti minimi della polizza per evitare il possibile insorgere di motivi di contenzioso che impedirebbero la corretta applicazione delle norme e il soddisfacimento dei principi perseguiti.
È stato cosi` avviato nei mesi scorsi un tavolo di confronto presso il Ministero delle Attività Produttive cui hanno preso parte Ance e Ania al fine di pervenire a soluzioni condivise su quegli aspetti della polizza postuma suscettibili di creare situazioni di incertezza e cioè:
- indeterminatezza dei contenuti minimi e quindi degli elementi dell`immobile nei cui confronti opera la garanzia
- assenza di indicazioni circa il massimale per il risarcimento dei danni a terzi per responsabilità civile.
Con la nota del 27 aprile 2006 della Direzione Generale Commercio Assicurazioni e Servizi del Ministero delle Attività Produttive è stata riconosciuta la possibilità di sottoscrivere polizze con franchigia o scoperto nel senso che resta a carico del contraente (costruttore) uno scoperto da calcolarsi in percentuale dell`importo di ogni sinistro ovvero una franchigia in misura fissa. L`assicurato (acquirente dell`immobile) tuttavia dovrà sempre essere risarcito dalla società assicuratrice dell`intera somma, compresi cioè anche gli importi che sarebbero a carico del contraente il quale si obbliga a rimborsare quanto dovuto alla società.
Il Ministero ha precisato inoltre che la garanzia si riferisce ai vizi e gravi difetti relativi alle parti strutturali dell`immobile e cioè quelle destinate per loro natura a lunga durata quali murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant`altro di simile.
In merito, infine, al massimale per la responsabilità civile esso viene individuato nella misura del 50% del costo di costruzione del fabbricato ma, in ogni caso, non potrà risultare inferiore a Euro 500.000,00 e non superiore a Euro 2.500.000,00.
www.ance.it
Proprio in considerazione dell`estrema genericità delle norme attuative su questo secondo aspetto è stata più volte sottolineata dall`Ance la necessità di avere indicazioni sui contenuti minimi della polizza per evitare il possibile insorgere di motivi di contenzioso che impedirebbero la corretta applicazione delle norme e il soddisfacimento dei principi perseguiti.
È stato cosi` avviato nei mesi scorsi un tavolo di confronto presso il Ministero delle Attività Produttive cui hanno preso parte Ance e Ania al fine di pervenire a soluzioni condivise su quegli aspetti della polizza postuma suscettibili di creare situazioni di incertezza e cioè:
- indeterminatezza dei contenuti minimi e quindi degli elementi dell`immobile nei cui confronti opera la garanzia
- assenza di indicazioni circa il massimale per il risarcimento dei danni a terzi per responsabilità civile.
Con la nota del 27 aprile 2006 della Direzione Generale Commercio Assicurazioni e Servizi del Ministero delle Attività Produttive è stata riconosciuta la possibilità di sottoscrivere polizze con franchigia o scoperto nel senso che resta a carico del contraente (costruttore) uno scoperto da calcolarsi in percentuale dell`importo di ogni sinistro ovvero una franchigia in misura fissa. L`assicurato (acquirente dell`immobile) tuttavia dovrà sempre essere risarcito dalla società assicuratrice dell`intera somma, compresi cioè anche gli importi che sarebbero a carico del contraente il quale si obbliga a rimborsare quanto dovuto alla società.
Il Ministero ha precisato inoltre che la garanzia si riferisce ai vizi e gravi difetti relativi alle parti strutturali dell`immobile e cioè quelle destinate per loro natura a lunga durata quali murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant`altro di simile.
In merito, infine, al massimale per la responsabilità civile esso viene individuato nella misura del 50% del costo di costruzione del fabbricato ma, in ogni caso, non potrà risultare inferiore a Euro 500.000,00 e non superiore a Euro 2.500.000,00.
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