Salta al contenuto principale
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
T.A.R. Toscana Distanze dalle costruzioni e dai confini Riservato agli abbonati

Su quale presupposto si fonda la disposizione derogatoria di cui al comma 2 dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968?

Pubblicato il 16 giugno 2017

Condividi questo articolo

Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Su quale presupposto si fonda la disposizione derogatoria di cui al comma 2 dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968?

T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione III, 8 giugno 2017 · bovicelli · 16 giugno 2017

Premassima

a) Su quale presupposto si fonda la disposizione derogatoria di cui al comma 2 dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968?

b) Sulla non applicabilità degli obblighi di distanza prevista dall'art. 879 c.c. per le costruzioni al confine con vie e con piazze.

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Urbanistica Italiana.

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Su quale presupposto si fonda la disposizione derogatoria di cui al comma 2 dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968?

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →