Urbanistica Italiana
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916
La Regione Toscana solleva la questione di legittimità costutiziona del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Premassima
a) La Regione Toscana solleva la questione di legittimità costutiziona del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
b) Incarico all'Avvocatura regionale
Testo integrale
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
Ritenuto che numerose disposizioni del citato decreto siano lesive delle attribuzioni regionali con riferimento, puntualmente, alle norme ed ai motivi indicati nella relazione istruttoria che si allega come parte integrante al presente atto (all. A); in particolare appaiono incostituzionali:
- gli artt. 3, 6, 7, 10, 17, 25, 35, 42 e 51 - concernenti la valutazione ambientale strategica sui piani e programmi e la valutazione di impatto ambientale sui progetti - incidono sulle competenze regionali in materia di governo del territorio , anche non rispettando la legge delega e le direttive comunitarie, in violazione degli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost.;
- gli artt. 57, 58, 61, 63, 64, 65 - contenenti la nuova delimitazione dei bacini idrografici, la soppressione delle autorità di bacino già istituite ed operanti, l’istituzione delle autorità di bacino distrettuali, i contenuti e la funzione del piano di bacino - riguardanola difesa del suolo e perciò incidono nelle competenze regionali in materia di governo del territorio, anche senza prevedere adeguati meccanismi concertativi con le Regioni e senza rispettare i principi della legge delega e della normativa comunitaria, così violando gli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost.;
- gli artt. 75, 77, 87, 91, 113, 114, 116, 148, 149, 154, 155, 159, 160 - concernenti la tutela delle acque dall’inquinamento, i piani di tutela, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per il servizio idrico integrato, le tariffe per detto servizio, l’istituzione ed i compiti dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti - contrastano con le competenze regionali, in materia di governo del territorio e di tutela della salute, anche non rispettando i principi della legge delega e le direttive comunitarie; inoltre si pongono in capo alle Regioni molteplici compiti esecutivi, di impatto economico, senza prevedere i mezzi per fare fronte agli stessi e perciò sono violati gli artt. 11, 76, 117, 118 e 119 Cost.; tale ultima norma è violata anche per la disciplina tariffaria prevista;
- gli artt. 181, 183, 185, 186, 189, 195, 196, 199, 201, 202, 203, 208, 212, 214, 215, 216, 238, 240, 41, 242, 252 - concernenti la gestione dei rifiuti, la definizione delle terre e rocce da scavo escluse dalla tipologia dei rifiuti, la bonifica dei siti inquinati, l’individuazione degli impianti di gestione dei rifiuti di rilevanza nazionale - non rispettano le direttive comunitarie e i principi della legge di delega, interferendo sulle competenze regionali in materia di governo del territorio e tutela della salute, così violando gli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost., nonché l’art. 119 Cost. per quanto attiene alla disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
Ritenuto per tutti i motivi sopra esposti di sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6, 7, 10, 17, 25, 35, 42, 51 57, 58, 61, 63, 64, 65, 75, 77, 87, 91, 113, 114, 116, 148, 149, 154, 155, 159, 160, 181, 183, 185, 186, 189, 195, 196, 199, 201, 202, 203, 208, 212, 214, 215, 216, 238, 240, 241, 242, 252 del decreto legislativo n. 152/2006;
Visto l’art. 2, 1° c., della L.R. n. 83/94, come sostituito dall’art. 19 della L.R. 14.4.1999, n. 20, che
riserva alla Giunta Regionale la competenza relativa al presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI
D E L I B E R A
- di autorizzare il Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Toscana a sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6, 7, 10, 17, 25, 35, 42, 51 57, 58, 61, 63, 64, 65, 75, 77, 87, 91, 113, 114, 116, 148, 149, 154, 155, 159, 160, 181, 183, 185, 186, 189, 195, 196, 199, 201, 202, 203, 208, 212, 214, 215, 216, 238, 240, 241, 242, 252 del decreto legislativo n. 152/2006 di cui in narrativa, affidando la rappresentanza e la difesa degli interessi della Regione all’Avvocatura Regionale, che provvederà mediante Legali iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con facoltà di eleggere domiciliatario e di farsi da questo eventualmente sostituire.
Il presente provvedimento, ai sensi della L.R. 20.01.1995, n. 9, art. 41, comma 1 lett.a), è soggetto a
pubblicità in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale ed è pubblicato per estratto, ai sensi della L.R. 15.03.1996, n. 18, art. 3, comma 2, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI
Il Direttore Generale
LUCIA BORA
Scarica la delibera in formato PDF
Scarica le osservazioni alla delibera in formato PDF
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
Ritenuto che numerose disposizioni del citato decreto siano lesive delle attribuzioni regionali con riferimento, puntualmente, alle norme ed ai motivi indicati nella relazione istruttoria che si allega come parte integrante al presente atto (all. A); in particolare appaiono incostituzionali:
- gli artt. 3, 6, 7, 10, 17, 25, 35, 42 e 51 - concernenti la valutazione ambientale strategica sui piani e programmi e la valutazione di impatto ambientale sui progetti - incidono sulle competenze regionali in materia di governo del territorio , anche non rispettando la legge delega e le direttive comunitarie, in violazione degli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost.;
- gli artt. 57, 58, 61, 63, 64, 65 - contenenti la nuova delimitazione dei bacini idrografici, la soppressione delle autorità di bacino già istituite ed operanti, l’istituzione delle autorità di bacino distrettuali, i contenuti e la funzione del piano di bacino - riguardanola difesa del suolo e perciò incidono nelle competenze regionali in materia di governo del territorio, anche senza prevedere adeguati meccanismi concertativi con le Regioni e senza rispettare i principi della legge delega e della normativa comunitaria, così violando gli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost.;
- gli artt. 75, 77, 87, 91, 113, 114, 116, 148, 149, 154, 155, 159, 160 - concernenti la tutela delle acque dall’inquinamento, i piani di tutela, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per il servizio idrico integrato, le tariffe per detto servizio, l’istituzione ed i compiti dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti - contrastano con le competenze regionali, in materia di governo del territorio e di tutela della salute, anche non rispettando i principi della legge delega e le direttive comunitarie; inoltre si pongono in capo alle Regioni molteplici compiti esecutivi, di impatto economico, senza prevedere i mezzi per fare fronte agli stessi e perciò sono violati gli artt. 11, 76, 117, 118 e 119 Cost.; tale ultima norma è violata anche per la disciplina tariffaria prevista;
- gli artt. 181, 183, 185, 186, 189, 195, 196, 199, 201, 202, 203, 208, 212, 214, 215, 216, 238, 240, 41, 242, 252 - concernenti la gestione dei rifiuti, la definizione delle terre e rocce da scavo escluse dalla tipologia dei rifiuti, la bonifica dei siti inquinati, l’individuazione degli impianti di gestione dei rifiuti di rilevanza nazionale - non rispettano le direttive comunitarie e i principi della legge di delega, interferendo sulle competenze regionali in materia di governo del territorio e tutela della salute, così violando gli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost., nonché l’art. 119 Cost. per quanto attiene alla disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
Ritenuto per tutti i motivi sopra esposti di sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6, 7, 10, 17, 25, 35, 42, 51 57, 58, 61, 63, 64, 65, 75, 77, 87, 91, 113, 114, 116, 148, 149, 154, 155, 159, 160, 181, 183, 185, 186, 189, 195, 196, 199, 201, 202, 203, 208, 212, 214, 215, 216, 238, 240, 241, 242, 252 del decreto legislativo n. 152/2006;
Visto l’art. 2, 1° c., della L.R. n. 83/94, come sostituito dall’art. 19 della L.R. 14.4.1999, n. 20, che
riserva alla Giunta Regionale la competenza relativa al presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI
D E L I B E R A
- di autorizzare il Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Toscana a sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6, 7, 10, 17, 25, 35, 42, 51 57, 58, 61, 63, 64, 65, 75, 77, 87, 91, 113, 114, 116, 148, 149, 154, 155, 159, 160, 181, 183, 185, 186, 189, 195, 196, 199, 201, 202, 203, 208, 212, 214, 215, 216, 238, 240, 241, 242, 252 del decreto legislativo n. 152/2006 di cui in narrativa, affidando la rappresentanza e la difesa degli interessi della Regione all’Avvocatura Regionale, che provvederà mediante Legali iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con facoltà di eleggere domiciliatario e di farsi da questo eventualmente sostituire.
Il presente provvedimento, ai sensi della L.R. 20.01.1995, n. 9, art. 41, comma 1 lett.a), è soggetto a
pubblicità in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale ed è pubblicato per estratto, ai sensi della L.R. 15.03.1996, n. 18, art. 3, comma 2, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI
Il Direttore Generale
LUCIA BORA
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