Urbanistica Italiana
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916
Avv. Massimiliano Mascia.
Premassima
a) Avv. Massimiliano Mascia.
b) Il Giudice Amministrativo Toscano individua il dies a quo dal quale decorre il termine di impugnazione del permesso di costruire da parte di un'associazione ambientale
Testo integrale
Il Giudice Amministrativo toscano, con la sentenza in commento (T.A.R. Toscana, Sezione I, 13 giugno 2006), ritornando su un tema di notevole importanza, e cioè la fissazione del dies a quo per la proposizione del ricorso avverso una concessione edilizia rilasciata a terzi, consolida l’orientamento giurisprudenziale in materia precisando però come lo stesso termine va determinato in maniera diversa tenendo conto delle censure dedotte per l’impugnazione dell’atto ritenuto illegittimo.
Il particolare, nella pronuncia in rassegna, il Giudice Amministrativo ribadisce come, in linea di principio, il termine di impugnazione della concessione edilizia decorre dalla fine dei lavori edilizi, individuata come il momento a partire dal quale, completata l'opera edilizia, l'interessato percepisce l’effettiva lesività dell'intervento ed è pertanto posto nella condizione di impugnare il relativo provvedimento, se già conosciuto, o di pretenderne la piena conoscenza.
Lo stesso Giudice, però, chiarisce immediatamente come tale principio non si presenta come indissolubile dovendo in realtà essere temperato caso per caso tenendo conto dei diversi interessi che sono alla base di chi agisce.
In precedenza, infatti, lo stesso Tribunale Amministrativo, ha avuto modo di precisare come il principio della fine dei lavori, quale momento per la determinazione della lesività dell’intervento, non vale nelle ipotesi in cui, per la natura delle censure dedotte, la percezione della lesività dell'intervento edilizio si abbia già con l'inizio dei lavori, nel qual caso il termine per impugnare decorre a prescindere dalla loro ultimazione. (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 22 giugno 2004, n. 2289).
Ricalcando tale orientamento, anche in questa sede, il Giudice Amministrativo toscano conferma come il dies a quo da cui far decorrere il termine per la proposizione del ricorso va verificato volta per volta a seconda della natura dell’interesse che il ricorrente ritiene leso dall’atto impugnato.
In particolare, mentre solo l’ultimazione dei lavori consente al soggetto interessato di verificare l’eventuale lesione di situazioni giuridiche sostanziali di diritto soggettivo derivanti dalla violazione di norme urbanistiche e/o edilizie, l’inizio dei lavori, invece, è il momento da cui far decorre il termine per la proposizione del ricorso nella ipotesi in cui si ritenga sussistere la violazione di norme poste a tutela di interessi diffusi, così come nel caso del bene ambiente (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 8 ottobre 2004, n. 5513).
Così, le Associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'art. 13, l. n. 349 del 1986, sono legittimate ad agire in giudizio avverso qualsiasi provvedimento che leda in modo diretto e immediato l'interesse ambientale, esse sono cioè legittimate ad impugnare anche atti a contenuto urbanistico purché idonei a pregiudicare il bene dell'ambiente come definito in termini normativi (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 9 novembre 2004, n. 7246).
Il Legislatore Nazionale, infatti, riconosce alle Associazioni che tra i loro fini prevedono la tutela di interessi diffusi, come appunto il bene ambiente, la legittimazione straordinaria ad impugnare tutti quegli atti potenzialmente lesivi degli stessi interessi.
Tale possibilità in campo ambientale si estrinseca anche nella possibilità di negare in radice la ratio dell’atto impugnato colpevole di ledere nella sua essenza l’interesse tutelato e, pertanto, come nel caso di specie, di negare in radice l’edificabilità dell’area oggetto dell’atto impugnato.
In tale contesto, la semplice conoscenza dell’esistenza di una concessione edilizia comporta, altresì, la piena conoscenza del vizio di violazione del vincolo di inedificabilità, e quindi l’inizio della decorrenza del termine per l’impugnazione.
Di conseguenza, in tali casi, la percezione della lesività dell’interesse tutelato deve radicarsi sin dall’inizio dei lavori momento in cui il bene oggetto di tutelato si presenta in pericolo.
Dunque, il termine per l'impugnazione di una concessione edilizia decorre dalla sua piena ed effettiva conoscenza, che si reputa esistente alla data di completamento dei lavori edilizi ove si contesti l'altezza o volumetria dell'edificio, mentre nell'ipotesi di contestazioni in ordine all'edificabilità dell'area o alla violazione di norme paesaggistiche, si deve ritenere sufficiente, per la decorrenza del termine di impugnativa, la data di inizio dei lavori e/o l'apposizione del cartello di cantiere.
Tale conclusione, come correttamente rilevato dal Giudice Amministrativo Toscano, trova piena giustificazione nel bilanciamento degli interessi in gioco tutti di rilevanza costituzionale e che vedono contrapposto da un lato il diritto alla difesa dei diritti o interessi asseritamene lesi dai provvedimenti contestati e dall’altro il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., che nell’ottica di assicurare la stabilità e la certezza agli atti amministrativi, a salvaguardia dell’ordinamento nel suo complesso, non permette agli stessi atti amministrativi di rimanere indefinitivamente esposti al rischio di una loro impugnazione anche a tutela del corrispondente diritto al bene della vita di cui sono titolari gli eventuali soggetti controinteressati.
Avv. Massimiliano Mascia
Il particolare, nella pronuncia in rassegna, il Giudice Amministrativo ribadisce come, in linea di principio, il termine di impugnazione della concessione edilizia decorre dalla fine dei lavori edilizi, individuata come il momento a partire dal quale, completata l'opera edilizia, l'interessato percepisce l’effettiva lesività dell'intervento ed è pertanto posto nella condizione di impugnare il relativo provvedimento, se già conosciuto, o di pretenderne la piena conoscenza.
Lo stesso Giudice, però, chiarisce immediatamente come tale principio non si presenta come indissolubile dovendo in realtà essere temperato caso per caso tenendo conto dei diversi interessi che sono alla base di chi agisce.
In precedenza, infatti, lo stesso Tribunale Amministrativo, ha avuto modo di precisare come il principio della fine dei lavori, quale momento per la determinazione della lesività dell’intervento, non vale nelle ipotesi in cui, per la natura delle censure dedotte, la percezione della lesività dell'intervento edilizio si abbia già con l'inizio dei lavori, nel qual caso il termine per impugnare decorre a prescindere dalla loro ultimazione. (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 22 giugno 2004, n. 2289).
Ricalcando tale orientamento, anche in questa sede, il Giudice Amministrativo toscano conferma come il dies a quo da cui far decorrere il termine per la proposizione del ricorso va verificato volta per volta a seconda della natura dell’interesse che il ricorrente ritiene leso dall’atto impugnato.
In particolare, mentre solo l’ultimazione dei lavori consente al soggetto interessato di verificare l’eventuale lesione di situazioni giuridiche sostanziali di diritto soggettivo derivanti dalla violazione di norme urbanistiche e/o edilizie, l’inizio dei lavori, invece, è il momento da cui far decorre il termine per la proposizione del ricorso nella ipotesi in cui si ritenga sussistere la violazione di norme poste a tutela di interessi diffusi, così come nel caso del bene ambiente (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 8 ottobre 2004, n. 5513).
Così, le Associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'art. 13, l. n. 349 del 1986, sono legittimate ad agire in giudizio avverso qualsiasi provvedimento che leda in modo diretto e immediato l'interesse ambientale, esse sono cioè legittimate ad impugnare anche atti a contenuto urbanistico purché idonei a pregiudicare il bene dell'ambiente come definito in termini normativi (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 9 novembre 2004, n. 7246).
Il Legislatore Nazionale, infatti, riconosce alle Associazioni che tra i loro fini prevedono la tutela di interessi diffusi, come appunto il bene ambiente, la legittimazione straordinaria ad impugnare tutti quegli atti potenzialmente lesivi degli stessi interessi.
Tale possibilità in campo ambientale si estrinseca anche nella possibilità di negare in radice la ratio dell’atto impugnato colpevole di ledere nella sua essenza l’interesse tutelato e, pertanto, come nel caso di specie, di negare in radice l’edificabilità dell’area oggetto dell’atto impugnato.
In tale contesto, la semplice conoscenza dell’esistenza di una concessione edilizia comporta, altresì, la piena conoscenza del vizio di violazione del vincolo di inedificabilità, e quindi l’inizio della decorrenza del termine per l’impugnazione.
Di conseguenza, in tali casi, la percezione della lesività dell’interesse tutelato deve radicarsi sin dall’inizio dei lavori momento in cui il bene oggetto di tutelato si presenta in pericolo.
Dunque, il termine per l'impugnazione di una concessione edilizia decorre dalla sua piena ed effettiva conoscenza, che si reputa esistente alla data di completamento dei lavori edilizi ove si contesti l'altezza o volumetria dell'edificio, mentre nell'ipotesi di contestazioni in ordine all'edificabilità dell'area o alla violazione di norme paesaggistiche, si deve ritenere sufficiente, per la decorrenza del termine di impugnativa, la data di inizio dei lavori e/o l'apposizione del cartello di cantiere.
Tale conclusione, come correttamente rilevato dal Giudice Amministrativo Toscano, trova piena giustificazione nel bilanciamento degli interessi in gioco tutti di rilevanza costituzionale e che vedono contrapposto da un lato il diritto alla difesa dei diritti o interessi asseritamene lesi dai provvedimenti contestati e dall’altro il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., che nell’ottica di assicurare la stabilità e la certezza agli atti amministrativi, a salvaguardia dell’ordinamento nel suo complesso, non permette agli stessi atti amministrativi di rimanere indefinitivamente esposti al rischio di una loro impugnazione anche a tutela del corrispondente diritto al bene della vita di cui sono titolari gli eventuali soggetti controinteressati.
Avv. Massimiliano Mascia
