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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Regione Toscana Ambiente e legittimazione a ricorrere

La Regione Toscana solleva la questione di legittimità costituzionale.

Pubblicato il 25 giugno 2006

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

La Regione Toscana solleva la questione di legittimità costituzionale.

Regione Toscana. Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157 · francesco · 25 giugno 2006

Premassima

a) La Regione Toscana solleva la questione di legittimità costituzionale.

b) Affidamento di incarico all'Avvocatura regionale.

c) Delibera n. 451 del 19/06/2006

Testo integrale

Delibera n. 451 del 19/06/2006

Ufficio AVVOCATURA


Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157 - Questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Toscana. Affidamento incarico all`Avvocatura regionale.


REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19-06-2006 (punto N. 34 )
Delibera N .451 del 19-06-2006
Proponente
CLAUDIO MARTINI
DIREZIONE GENERALE AVVOCATURA
Pubblicita?/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione per estratto
Dirigente Responsabile:Lucia Bora
Estensore: Lucia Bora

Presenti:
ANNA RITA BRAMERINI SUSANNA CENNI RICCARDO CONTI
AGOSTINO FRAGAI FEDERICO GELLI ENRICO ROSSI
MASSIMO TOSCHI MARIA CONCETTA ZOPPI
Assenti:
CLAUDIO MARTINI MARINO ARTUSA AMBROGIO BRENNA
GIANNI SALVADORI GIANFRANCO SIMONCINI

Note:
LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio";

Considerato che il suddetto decreto legislativo appare lesivo delle competenze regionali in materia di governo del territorio, di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ed in materia di organizzazione delle funzioni amministrative, in violazione degli artt. 117 e 118 Cost., e del principio di leale collaborazione; il
suddetto decreto appare inoltre in contrasto con i principi della legge delega, in violazione dell?art. 76 Cost;

Ritenuto, in particolare, che siano lesivi delle competenze regionali i seguenti articoli:

- art. 12 D.Lgs. n. 157/2006 che sostituisce l’art. 142 D.Lgs. 42/2004, con particolare riferimento ai
commi 1 e 3 del novellato art. 142 in esame: il novellato comma 1, perché reintroduce l’illimitata vigenza del vincolo paesaggistico per le categorie di beni tutelati ai sensi della legge 431/1985; il novellato comma 3, perché preclude alle Regioni di individuare con il piano paesaggistico i corsi d’acqua irrilevanti dal punto di vista del paesaggio;

- art. 13 D.Lgs. n. 157/2006 che sostituisce l?art. 143 D.Lgs. 42/2004, con particolare riferimento al
comma 4 del novellato art. 143 in esame, nella parte in cui prevede che il parere della soprintendenza nel procedimento autorizzatorio sia oltre che obbligatorio anche vincolante;

- art. 16 D.Lgs. n. 157/2006 che sostituisce l’art. 146 D.Lgs. 42/2004, con particolare riferimento ai commi 3 e 8 del novellato art. 146 in esame: con riferimento al novellato comma 3, sotto due profili e, cioè, in primo luogo, nella parte in cui prevede che la Regione deleghi le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica alle Province e/o a forme associative sovracomunali; in secondo luogo, nella parte in cui prevede che il parere della Soprintendenza, ai fini autorizzatori, è sempre vincolante, allorché la Regione abbia delegato le funzioni amministrative ai Comuni; con riferimento al novellato comma 8, laddove prevede che, fino all’approvazione del piano paesaggistico elaborato di intesa, il parere della Soprintendenza, ai fini dell’autorizzazione, è vincolante;

- art. 25 D.Lgs. n. 157/2006 che modifica l?art. 157 D.Lgs. 42/2004, nella parte in cui inserisce al comma 1 del suddetto art. 157 la lettera f-bis), perché stabilisce che conservano efficacia a tutti gli effetti i provvedimenti di imposizione dei vincoli paesaggistici, emanati in attuazione della L. 431/1985;

- art. 26 D.Lgs. n. 157/2006 che sostituisce l?art. 159 D.Lgs. 42/2004, con particolare riferimento al
comma 3 del novellato art. 159 in esame, perché estende il potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza, anche per motivi di merito.

Ritenuto pertanto di sollevare avanti la Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale delle suddette norme del decreto legislativo n. 157/2006;

Visto l?art. 2, comma 1, della L.R. n. 63/2005 che riserva alla Giunta Regionale la competenza relativa al presente provvedimento;


A VOTI UNANIMI DELIBERA


- di autorizzare il Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Toscana a sollevare la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 12, 13, 16, 25 e 26 del suddetto decreto legislativo n. 157/2006 di cui in narrativa, affidando la rappresentanza e la difesa degli interessi della Regione all?Avvocatura Regionale, che provvederà mediante Legali iscritti nell?elenco speciale di cui all?art. 3 del R.D.L. 27/11/1933, n. 1578, con facoltà di eleggere domiciliatario e di farsi da questo eventualmente sostituire.

Il presente provvedimento, ai sensi della L.R. 20.01.1995, n. 9, art. 41, comma 1 lett. a), è soggetto a pubblicità in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale ed è pubblicato per estratto, ai sensi della L.R. 15.03.1996, n. 18, art. 3, comma 2, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI
Il Direttore Generale
LUCIA BORA
Il Direttore Generale
LUCIA BORA
Data : 23/06/2006

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