Urbanistica Italiana
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916
Ancora sei mesi di tempo per l'entrata in vigore delle nuove norme per la sicurezza degli impianti
Premassima
Ancora sei mesi di tempo per l'entrata in vigore delle nuove norme per la sicurezza degli impianti
Testo integrale
La sospensione sarà operativa sino all’emanazione di un decreto interministeriale Attività produttive – Ambiente; e comunque non successiva al 1° gennaio 2007.
La messa in regola degli edifici relativa alla sicurezza degli impianti è prevista dal capo V, parte II del testo unico edilizia (DPR 380/2001).
L’ennesimo rinvio della norma - già prorogata di dodici mesi a luglio dello scorso un anno da un emendamento contenuto nel disegno di legge per la conversione del Dl 86/2005 – è disposto dall’art. 1-quarter del Dl n. 173 del 12 maggio 2006, approvato al Senato il 28 giugno scorso:
“Art. 1-quater. - (Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo) – 1. Il termine previsto dall’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, è prorogato fino all’attuazione dell’articolo 11- quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1º gennaio 2007”.
La messa in regola degli edifici relativa alla sicurezza degli impianti è prevista dal capo V, parte II del testo unico edilizia (DPR 380/2001).
L’ennesimo rinvio della norma - già prorogata di dodici mesi a luglio dello scorso un anno da un emendamento contenuto nel disegno di legge per la conversione del Dl 86/2005 – è disposto dall’art. 1-quarter del Dl n. 173 del 12 maggio 2006, approvato al Senato il 28 giugno scorso:
“Art. 1-quater. - (Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo) – 1. Il termine previsto dall’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, è prorogato fino all’attuazione dell’articolo 11- quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1º gennaio 2007”.