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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
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Sulla natura non perentoria del termine previsto dall'art. 9 della Legge 1150/1942 per il deposito delle osservazioni e del limite entro il quale il Comune ha facoltà di valutare le osservazioni tardive.

Pubblicato il 4 febbraio 2024

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Sulla natura non perentoria del termine previsto dall'art. 9 della Legge 1150/1942 per il deposito delle osservazioni e del limite entro il quale il Comune ha facoltà di valutare le osservazioni tardive.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione IV, 21 aprile 2011 · Avv. Ilaria Mannelli · 4 febbraio 2024

Premassima

a) Sulla natura non perentoria del termine previsto dall'art. 9 della Legge 1150/1942 per il deposito delle osservazioni e del limite entro il quale il Comune ha facoltà di valutare le osservazioni tardive.

b) In quali casi l'accoglimento delle osservazioni impone la ripubblicazione del piano?

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Oggetto: Sulla natura non perentoria del termine previsto dall'art. 9 della Legge 1150/1942 per il deposito delle osservazioni e del limite entro il quale il Comune ha facoltà di valutare le osservazioni tardive.

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