È in corso di pubblicazione in G.U., dopo l'approvazione da parte della Conferenza Stato-Città, il DPCM che dà attuazione al passaggio ai comuni del catasto, la cui scadenza è stata differita all'1.11.2007 dal comma 195 della L. 296/2006 (finanziaria 2007)
Premassima
È in corso di pubblicazione in G.U., dopo l'approvazione da parte della Conferenza Stato-Città, il DPCM che dà attuazione al passaggio ai comuni del catasto, la cui scadenza è stata differita all'1.11.2007 dal comma 195 della L. 296/2006 (finanziaria 2007)
Testo integrale
- il comma 194 ha operato modifiche alla ripartizione di funzioni tra Stato e comuni in materia di catasto e conservazione dei registri immobiliari, di cui agli artt. 65 e 66 del D. Leg.vo 112/1998. In particolare il comma 195 proroga fino all'1.11.2007 il termine, in precedenza stabilito al 26.2.2007, per il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento, secondo quanto previsto dall'art. 66 del D. Leg.vo 31.3.1998, n. 112;
- una ulteriore novità è rappresentata dalla previsione del divieto, per gli enti locali, di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private. È peraltro previsto che i comuni possano stipulare convenzioni non onerose e con durata decennale tacitamente rinnovabili con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui al citato art. 66 del D. Leg.vo 112/1998;
- l'efficacia del trasferimento ai comuni delle funzioni di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dall'emanazione di un apposito D.P.C.M. (quello in argomento), che dovrà determinare termini e modalità per il graduale trasferimento delle funzioni. Tale previsione non si applica ai poli catastali già costituiti;
- il comma 198 prevede infine che l'Agenzia del territorio è tenuta a predisporre, entro l'1.9.2007, specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale.
Dunque l'emanando decreto in esame individua le modalità, i requisiti e gli elementi utili per l’esercizio delle funzioni catastali da parte dei comuni in forma diretta, singola o associata, ovvero per il convenzionamento con l’Agenzia del territorio, ed i criteri di ripartizione, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, dei beni mobili e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle funzioni assunte, nell’ambito di quelle conferite dal D. Leg.vo 112/1998, in materia di Catasto, come modificate dall’art. 1, comma 194, della citata L. 296/2006, anche allo scopo di realizzare un effettivo e totale censimento dei beni immobili ed un completo recupero dei dati catastali ed integrazione della relativa banca dati.
Per quanto riguarda la tempistica applicativa, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U. i comuni dovranno scegliere la modalità di erogazione dei servizi catastali, e nei successivi 90 giorni dovranno stipulare le relative convenzioni con l’Agenzia del territorio. I Comuni possono optare per una delle seguenti aggregazioni di funzioni:
a) Opzione di primo livello: 1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale; 2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata; 3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica; 4. riscossioni erariali per i servizi catastali. b) Opzione di secondo livello: oltre alle funzioni di cui alla lettera a) 1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto Fabbricati; 2. confronto, con gli atti di pertinenza del comune, delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti all’Agenzia del territorio per la definizione dell’aggiornamento del Catasto Fabbricati; 3. verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto Terreni; 4. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto Terreni. c) Opzione di terzo livello: oltre alle funzioni di cui alla lettera a) 1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto Fabbricati; 2. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazione tecniche di aggiornamento del Catasto Terreni; 3. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto Terreni; 4. definizione dell’aggiornamento della banca dati catastale sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d’ufficio.