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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Corte Costituzionale Acque pubbliche Riservato agli abbonati

E' illegittimo il comma 485 dell'art. 1 legge 23 dicembre 2005, n. 266 poiché, anziché aprire gradualmente il mercato interno dell'energia seguendo le scadenze naturali delle diverse concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, proroga irragionevolmente queste ultime di dieci anni decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna concessione

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

E' illegittimo il comma 485 dell'art. 1 legge 23 dicembre 2005, n. 266 poiché, anziché aprire gradualmente il mercato interno dell'energia seguendo le scadenze naturali delle diverse concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, proroga irragionevolmente queste ultime di dieci anni decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna concessione

Corte Costituzionale, 18 gennaio 2008 · francesco · 27 gennaio 2008

Premassima

E' illegittimo il comma 485 dell'art. 1 legge 23 dicembre 2005, n. 266 poiché, anziché aprire gradualmente il mercato interno dell'energia seguendo le scadenze naturali delle diverse concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, proroga irragionevolmente queste ultime di dieci anni decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna concessione

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Oggetto: E' illegittimo il comma 485 dell'art. 1 legge 23 dicembre 2005, n. 266 poiché, anziché aprire gradualmente il mercato interno dell'energia seguendo le scadenze naturali delle diverse concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, proroga irragionevolmente queste ultime di dieci anni decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna concessione

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