Lo scorso 28 febbraio la Conferenza Unificata ha esaminato i due schemi di decreti correttivi del D.Lgs. 42/2004, esprimendo parere positivo in merito a quello sui beni culturali e parere positivo condizionato all'accoglimento di alcuni emendamenti su quello relativo ai beni paesaggistici
Premassima
Lo scorso 28 febbraio la Conferenza Unificata ha esaminato i due schemi di decreti correttivi del D.Lgs. 42/2004, esprimendo parere positivo in merito a quello sui beni culturali e parere positivo condizionato all'accoglimento di alcuni emendamenti su quello relativo ai beni paesaggistici
Testo integrale
- il parere del Soprintendente in alcuni casi sia obbligatorio ma non vincolante;
- qualora il Soprintendente non renda il parere entro il termine di 45 giorni, possa essere indetta una conferenza di servizi che si debba pronunciare nel termine perentorio di 15 giorni;
- in ogni caso, qualora siano decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che questo abbia emesso il proprio parere, la Regione o la diversa amministrazione delegata possa comunque pronunciarsi;
- vengano stabilite procedure autorizzatorie semplificate in relazione ad interventi di lieve entità.
La Conferenza Unificata ha chiesto anche di spostare dal 1° giugno al 31 dicembre 2008 l'entrata in vigore del nuovo procedimento di autorizzazione paesaggistica.
Nel frattempo i provvedimenti sono pervenuti all'attenzione delle Commissioni parlamentari competenti che hanno a disposizione 60 giorni per esprimere i propri pareri, in assenza dei quali comunque il Consiglio dei Ministri potrà comunque adottare in via definitiva i decreti legislativi (art. 10, della Legge delega 137/2002).
L`ANCE si è attivata per evidenziare la propria posizione sui provvedimenti ed in particolare, oltre a quanto ricordato in merito al nuovo procedimento di autorizzazione paesaggistica, ha sottolineato anche l'opportunità di sopprimere il riferimento all'inserimento dei centri storici fra le categorie di immobili che possono essere assoggettati a vincolo paesaggistico, sia perché si introducono elementi di sovrapposizione con la disciplina dei beni culturali sia perché in tal modo la formulazione della norma è tale da ampliare in misura consistente i confini della categoria dei beni paesaggistici e quindi l'estensione dell'ambito di operatività dei vincoli ponendo anche un indubbio problema di certezza applicativa.
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