Urbanistica Italiana
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916
In presenza di un diritto pubblico di transito deve essere riconosciuto al Comune il potere di utilizzare gli strumenti di autotutela possessoria
Premassima
In presenza di un diritto pubblico di transito deve essere riconosciuto al Comune il potere di utilizzare gli strumenti di autotutela possessoria
Testo integrale
SENTENZA N. 646
Una volta individuata la presenza di un diritto pubblico di transito deve essere riconosciuto al Comune il potere di utilizzare gli strumenti di autotutela possessoria previsti dall’art. 378 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e dall’art. 823 comma 2 c.c., tra cui rientra l’ordine di remissione in pristino con l’eventuale esecuzione d’ufficio (v. CS Sez. IV 7 settembre 2006 n. 5209).
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio riguarda alcune opere abusive realizzate in un edificio rurale situato in località Parè (mappali n. 593-774-775) nel Comune di Fino del Monte. Si tratta in particolare di una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana e di un locale di ispezione.
2. L’edificio interessato dai lavori si trova in una zona montana classificata come “verde panoramico di rispetto”. Per questo azzonamento l’art. 16 delle NTA ammette solo interventi conservativi minori senza sbancamenti di terreno. Sull’area esiste inoltre un vincolo idrogeologico.
3. In un primo momento il Comune aveva autorizzato un intervento di ristrutturazione (concessione edilizia n. 140 del 12 luglio 1997). In corso d’opera il ricorrente ha presentato in data 1 giugno 1998 una richiesta di variante per la costruzione di una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana e di un locale di ispezione (per una superficie complessiva di 9,90 mq e un volume di 35 mc). Entrambe le opere sono interrate. La commissione edilizia si è espressa favorevolmente in data 11 luglio 1998 per motivi igienico-sanitari (la zona non è servita dall’acquedotto). Il sindaco con decreto n. 4/1998 del 1 agosto 1998 ha autorizzato lo svincolo idrogeologico ex art. 25 lett. c) della LR 5 aprile 1976 n. 8 (come modificato dall’art. 19 della LR 22 dicembre 1989 n. 80). Il decreto del sindaco ha anche accertato la conformità del progetto allo strumento urbanistico comunale sulla base del parere della commissione edilizia dell’11 luglio 1998.
4. Nel corso di verifiche sui lavori eseguiti dal ricorrente è emerso che le dimensioni effettive della cisterna e del locale di ispezione sono maggiori rispetto a quanto autorizzato (la superficie complessiva è di 46 mq e il volume 160 mc).
5. Di conseguenza il Comune con ordinanza del responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 862 del 17 maggio 1999 ha ingiunto al ricorrente la demolizione delle opere abusive. L’ordinanza considera non sanabili le opere in quanto realizzate (sul lato nord) in corrispondenza della sede stradale.
6. Contro l’ordinanza di demolizione il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato l’8 luglio 1999 e depositato il 15 luglio 1999 (ricorso n. 837/1999). Le censure si possono sintetizzare come due profili di travisamento dei fatti: a) la strada non sarebbe comunale ma vicinale o interpoderale; b) in realtà le opere abusive si troverebbero a una distanza di almeno 4,90 metri dalla strada vicinale. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
7. In data 13 agosto 1999 il ricorrente ha chiesto la sanatoria ordinaria delle opere abusive ex art. 13 della legge 28 febbraio 1985 n. 47. Il Comune con provvedimento del responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 1593 del 14 settembre 1999 ha però negato la sanatoria in quanto le opere sarebbero eseguite in terreno di proprietà comunale e non risulterebbero conformi alla disciplina urbanistica.
8. Contro il suddetto diniego il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 19 novembre 1999 e depositato il 1 dicembre 1999 (ricorso n. 1427/1999). Le censure richiamano in sostanza quelle già formulate nel ricorso n. 837/1999, a cui si aggiunge un rilievo di carenza di motivazione. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
9. Contestualmente alla richiesta di sanatoria il ricorrente ha presentato in data 13 agosto 1999 la richiesta di svincolo idrogeologico per il terreno interessato dalle opere abusive. Il Comune con provvedimento del responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 1594 del 14 settembre 1999 ha ritenuto improcedibile la richiesta di autorizzazione in quanto vi sarebbe contrasto con l’art. 16 delle NTA.
10. Contro questo provvedimento il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 19 novembre 1999 e depositato il 1 dicembre 1999 (ricorso n. 1426/1999). Le censure si possono così riassumere: a) violazione dell’art. 25 lett. c) della LR 8/1976, che non consentirebbe l’adozione di un provvedimento soprassessorio; b) violazione dell’art. 16 delle NTA, nel quale non sarebbe presente un divieto riferibile alle opere in concreto realizzate. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
11. Considerata la connessione tra i problemi posti dai tre ricorsi l’esame degli stessi deve avvenire congiuntamente, previa riunione.
12. Il primo motivo di impugnazione (formulato nel ricorso n. 837/1999 e ripreso nel ricorso n. 1427/1999) non appare condivisibile. Il fatto che non sia stata prodotta una formale qualificazione della strada come comunale non esclude che si tratti di una via aperta al pubblico transito. In effetti una servitù pubblica avente questo contenuto può essere individuata anche su una strada privata. In particolare si prestano a questo scopo le strade vicinali quando servono più fondi indistintamente e collegano località distanti fra loro. Nel caso in esame la funzione pubblica emerge dalle mappe catastali in atti, che rivelano come la strada in questione abbia entrambe queste caratteristiche. Un’ulteriore conferma deriva dallo stato dei luoghi, documentato attraverso le fotografie e i rilievi, dal quale emerge sia la rilevante ampiezza della carreggiata sia l’effettiva utilizzazione. Una volta individuata la presenza di un diritto pubblico di transito deve essere riconosciuto al Comune il potere di utilizzare gli strumenti di autotutela possessoria previsti dall’art. 378 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e dall’art. 823 comma 2 c.c., tra cui rientra l’ordine di remissione in pristino con l’eventuale esecuzione d’ufficio (v. CS Sez. IV 7 settembre 2006 n. 5209). Il fatto che le opere abusive in questione siano interrate non elimina né riduce i poteri di autotutela, i quali si estendono a tutte le opere che potenzialmente interferiscono con la sicurezza o la stabilità delle strade di uso pubblico.
13. Può invece essere condiviso il secondo motivo di impugnazione (formulato nel ricorso n. 837/1999 e ripreso nel ricorso n. 1427/1999) che sul presupposto della natura pubblica della strada nega l’invasione del relativo spazio da parte delle opere abusive. In effetti il ricorrente ha depositato ampia documentazione (aerofotogrammetrie e fotografie dei luoghi: doc. 11-18) da cui risulta che il sedime catastale non corrisponde al percorso effettivo della strada. Poiché le mappe catastali costituiscono un criterio meramente sussidiario per l’individuazione dei confini (art. 950 c.c.) è possibile attribuire rilievo prevalente alla consolidata situazione dei luoghi. Può quindi essere considerata affidabile la relazione tecnica descrittiva prodotta dal ricorrente (doc. 9) nonché la cartografia allegata, da cui risulta che le opere abusive non interferiscono con il percorso effettivo della strada.
14. Il terzo motivo di impugnazione è specifico per il provvedimento relativo allo svincolo idrogeologico e si basa sul presupposto che la dichiarazione di irricevibilità sia un provvedimento soprassessorio non previsto dall’art. 25 lett. c) della LR 8/1976. La tesi non appare condivisibile. La formula utilizzata dal Comune, se interpretata nel contesto della vicenda, equivale a un diniego fondato sul divieto di sbancamenti previsto dall’art. 16 delle NTA. Si tratta di una decisione che può essere contestata nel merito, come in effetti è stato fatto (v. sotto al punto 15), ma non appare inficiata da vizi di carattere formale.
15. Nel quarto motivo di impugnazione confluiscono la censura di carenza di motivazione, formulata nel ricorso n. 1427/1999, e quella di violazione dell’art. 16 delle NTA, formulata nel ricorso n. 1426/1999. In sostanza secondo il ricorrente la disciplina urbanistica comunale non sarebbe di ostacolo né al rilascio della sanatoria ex art. 13 della legge 47/1985 né al rilascio dell’autorizzazione sotto il profilo idrogeologico. La tesi appare condivisibile. Le opere abusive sono diverse da quelle assentite solo sotto il profilo quantitativo (v. sopra ai punti 3 e 4). Questo significa che il Comune nell’autorizzare il progetto e nel concedere la deroga al vincolo idrogeologico aveva già ritenuto compatibili opere di questa tipologia sia con la disciplina urbanistica dell’art. 16 delle NTA (in particolare con la destinazione a verde panoramico di rispetto) sia con la presenza del vincolo idrogeologico. In effetti la ragione che giustifica la presenza di una cisterna interrata per l’acqua piovana e di un locale di ispezione è di natura igienico-sanitaria e deriva dall’assenza di collegamento con l’acquedotto comunale. Trattandosi di opere interrate l’interferenza con il vincolo panoramico appare marginale. In ogni caso si osserva che le esigenze di natura igienico-sanitaria hanno normalmente un rilievo prevalente rispetto agli interessi urbanistici e possono costituire una giusta causa di deroga (per quanto strettamente necessario) ai limiti edificatori. Parimenti le medesimi esigenze possono giustificare uno sbancamento in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. Il Comune avrebbe quindi potuto negare la sanatoria e lo svincolo solo dimostrando che in concreto le opere abusive non erano destinate a soddisfare esigenze di natura igienico-sanitaria o che rispetto a tale finalità l’abuso era manifestamente sproporzionato.
16. In conclusione i ricorsi devono essere accolti per quanto esposto sopra ai punti 13 e 15. Conseguentemente sono annullati i provvedimenti oggetto di impugnazione e il Comune è tenuto a conformarsi alla presente sentenza pronunciandosi nuovamente nel rispetto delle considerazioni svolte ai punti 13 e 15. La complessità di alcune questioni consente l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, accoglie i ricorsi riuniti.
Le spese sono integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2007 con l'intervento dei Magistrati:
Roberto Scognamiglio, Presidente
Mauro Pedron, Referendario, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Referendario
Una volta individuata la presenza di un diritto pubblico di transito deve essere riconosciuto al Comune il potere di utilizzare gli strumenti di autotutela possessoria previsti dall’art. 378 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e dall’art. 823 comma 2 c.c., tra cui rientra l’ordine di remissione in pristino con l’eventuale esecuzione d’ufficio (v. CS Sez. IV 7 settembre 2006 n. 5209).
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio riguarda alcune opere abusive realizzate in un edificio rurale situato in località Parè (mappali n. 593-774-775) nel Comune di Fino del Monte. Si tratta in particolare di una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana e di un locale di ispezione.
2. L’edificio interessato dai lavori si trova in una zona montana classificata come “verde panoramico di rispetto”. Per questo azzonamento l’art. 16 delle NTA ammette solo interventi conservativi minori senza sbancamenti di terreno. Sull’area esiste inoltre un vincolo idrogeologico.
3. In un primo momento il Comune aveva autorizzato un intervento di ristrutturazione (concessione edilizia n. 140 del 12 luglio 1997). In corso d’opera il ricorrente ha presentato in data 1 giugno 1998 una richiesta di variante per la costruzione di una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana e di un locale di ispezione (per una superficie complessiva di 9,90 mq e un volume di 35 mc). Entrambe le opere sono interrate. La commissione edilizia si è espressa favorevolmente in data 11 luglio 1998 per motivi igienico-sanitari (la zona non è servita dall’acquedotto). Il sindaco con decreto n. 4/1998 del 1 agosto 1998 ha autorizzato lo svincolo idrogeologico ex art. 25 lett. c) della LR 5 aprile 1976 n. 8 (come modificato dall’art. 19 della LR 22 dicembre 1989 n. 80). Il decreto del sindaco ha anche accertato la conformità del progetto allo strumento urbanistico comunale sulla base del parere della commissione edilizia dell’11 luglio 1998.
4. Nel corso di verifiche sui lavori eseguiti dal ricorrente è emerso che le dimensioni effettive della cisterna e del locale di ispezione sono maggiori rispetto a quanto autorizzato (la superficie complessiva è di 46 mq e il volume 160 mc).
5. Di conseguenza il Comune con ordinanza del responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 862 del 17 maggio 1999 ha ingiunto al ricorrente la demolizione delle opere abusive. L’ordinanza considera non sanabili le opere in quanto realizzate (sul lato nord) in corrispondenza della sede stradale.
6. Contro l’ordinanza di demolizione il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato l’8 luglio 1999 e depositato il 15 luglio 1999 (ricorso n. 837/1999). Le censure si possono sintetizzare come due profili di travisamento dei fatti: a) la strada non sarebbe comunale ma vicinale o interpoderale; b) in realtà le opere abusive si troverebbero a una distanza di almeno 4,90 metri dalla strada vicinale. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
7. In data 13 agosto 1999 il ricorrente ha chiesto la sanatoria ordinaria delle opere abusive ex art. 13 della legge 28 febbraio 1985 n. 47. Il Comune con provvedimento del responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 1593 del 14 settembre 1999 ha però negato la sanatoria in quanto le opere sarebbero eseguite in terreno di proprietà comunale e non risulterebbero conformi alla disciplina urbanistica.
8. Contro il suddetto diniego il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 19 novembre 1999 e depositato il 1 dicembre 1999 (ricorso n. 1427/1999). Le censure richiamano in sostanza quelle già formulate nel ricorso n. 837/1999, a cui si aggiunge un rilievo di carenza di motivazione. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
9. Contestualmente alla richiesta di sanatoria il ricorrente ha presentato in data 13 agosto 1999 la richiesta di svincolo idrogeologico per il terreno interessato dalle opere abusive. Il Comune con provvedimento del responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 1594 del 14 settembre 1999 ha ritenuto improcedibile la richiesta di autorizzazione in quanto vi sarebbe contrasto con l’art. 16 delle NTA.
10. Contro questo provvedimento il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 19 novembre 1999 e depositato il 1 dicembre 1999 (ricorso n. 1426/1999). Le censure si possono così riassumere: a) violazione dell’art. 25 lett. c) della LR 8/1976, che non consentirebbe l’adozione di un provvedimento soprassessorio; b) violazione dell’art. 16 delle NTA, nel quale non sarebbe presente un divieto riferibile alle opere in concreto realizzate. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
11. Considerata la connessione tra i problemi posti dai tre ricorsi l’esame degli stessi deve avvenire congiuntamente, previa riunione.
12. Il primo motivo di impugnazione (formulato nel ricorso n. 837/1999 e ripreso nel ricorso n. 1427/1999) non appare condivisibile. Il fatto che non sia stata prodotta una formale qualificazione della strada come comunale non esclude che si tratti di una via aperta al pubblico transito. In effetti una servitù pubblica avente questo contenuto può essere individuata anche su una strada privata. In particolare si prestano a questo scopo le strade vicinali quando servono più fondi indistintamente e collegano località distanti fra loro. Nel caso in esame la funzione pubblica emerge dalle mappe catastali in atti, che rivelano come la strada in questione abbia entrambe queste caratteristiche. Un’ulteriore conferma deriva dallo stato dei luoghi, documentato attraverso le fotografie e i rilievi, dal quale emerge sia la rilevante ampiezza della carreggiata sia l’effettiva utilizzazione. Una volta individuata la presenza di un diritto pubblico di transito deve essere riconosciuto al Comune il potere di utilizzare gli strumenti di autotutela possessoria previsti dall’art. 378 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e dall’art. 823 comma 2 c.c., tra cui rientra l’ordine di remissione in pristino con l’eventuale esecuzione d’ufficio (v. CS Sez. IV 7 settembre 2006 n. 5209). Il fatto che le opere abusive in questione siano interrate non elimina né riduce i poteri di autotutela, i quali si estendono a tutte le opere che potenzialmente interferiscono con la sicurezza o la stabilità delle strade di uso pubblico.
13. Può invece essere condiviso il secondo motivo di impugnazione (formulato nel ricorso n. 837/1999 e ripreso nel ricorso n. 1427/1999) che sul presupposto della natura pubblica della strada nega l’invasione del relativo spazio da parte delle opere abusive. In effetti il ricorrente ha depositato ampia documentazione (aerofotogrammetrie e fotografie dei luoghi: doc. 11-18) da cui risulta che il sedime catastale non corrisponde al percorso effettivo della strada. Poiché le mappe catastali costituiscono un criterio meramente sussidiario per l’individuazione dei confini (art. 950 c.c.) è possibile attribuire rilievo prevalente alla consolidata situazione dei luoghi. Può quindi essere considerata affidabile la relazione tecnica descrittiva prodotta dal ricorrente (doc. 9) nonché la cartografia allegata, da cui risulta che le opere abusive non interferiscono con il percorso effettivo della strada.
14. Il terzo motivo di impugnazione è specifico per il provvedimento relativo allo svincolo idrogeologico e si basa sul presupposto che la dichiarazione di irricevibilità sia un provvedimento soprassessorio non previsto dall’art. 25 lett. c) della LR 8/1976. La tesi non appare condivisibile. La formula utilizzata dal Comune, se interpretata nel contesto della vicenda, equivale a un diniego fondato sul divieto di sbancamenti previsto dall’art. 16 delle NTA. Si tratta di una decisione che può essere contestata nel merito, come in effetti è stato fatto (v. sotto al punto 15), ma non appare inficiata da vizi di carattere formale.
15. Nel quarto motivo di impugnazione confluiscono la censura di carenza di motivazione, formulata nel ricorso n. 1427/1999, e quella di violazione dell’art. 16 delle NTA, formulata nel ricorso n. 1426/1999. In sostanza secondo il ricorrente la disciplina urbanistica comunale non sarebbe di ostacolo né al rilascio della sanatoria ex art. 13 della legge 47/1985 né al rilascio dell’autorizzazione sotto il profilo idrogeologico. La tesi appare condivisibile. Le opere abusive sono diverse da quelle assentite solo sotto il profilo quantitativo (v. sopra ai punti 3 e 4). Questo significa che il Comune nell’autorizzare il progetto e nel concedere la deroga al vincolo idrogeologico aveva già ritenuto compatibili opere di questa tipologia sia con la disciplina urbanistica dell’art. 16 delle NTA (in particolare con la destinazione a verde panoramico di rispetto) sia con la presenza del vincolo idrogeologico. In effetti la ragione che giustifica la presenza di una cisterna interrata per l’acqua piovana e di un locale di ispezione è di natura igienico-sanitaria e deriva dall’assenza di collegamento con l’acquedotto comunale. Trattandosi di opere interrate l’interferenza con il vincolo panoramico appare marginale. In ogni caso si osserva che le esigenze di natura igienico-sanitaria hanno normalmente un rilievo prevalente rispetto agli interessi urbanistici e possono costituire una giusta causa di deroga (per quanto strettamente necessario) ai limiti edificatori. Parimenti le medesimi esigenze possono giustificare uno sbancamento in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. Il Comune avrebbe quindi potuto negare la sanatoria e lo svincolo solo dimostrando che in concreto le opere abusive non erano destinate a soddisfare esigenze di natura igienico-sanitaria o che rispetto a tale finalità l’abuso era manifestamente sproporzionato.
16. In conclusione i ricorsi devono essere accolti per quanto esposto sopra ai punti 13 e 15. Conseguentemente sono annullati i provvedimenti oggetto di impugnazione e il Comune è tenuto a conformarsi alla presente sentenza pronunciandosi nuovamente nel rispetto delle considerazioni svolte ai punti 13 e 15. La complessità di alcune questioni consente l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, accoglie i ricorsi riuniti.
Le spese sono integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2007 con l'intervento dei Magistrati:
Roberto Scognamiglio, Presidente
Mauro Pedron, Referendario, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Referendario