Sul reato di lottizzazione abusiva che si perfeziona con il mutamento di destinazione d'uso di un complesso immobiliare la cui originaria destinazione assentita era quella alberghiera.
Premassima
a) Sul reato di lottizzazione abusiva che si perfeziona con il mutamento di destinazione d'uso di un complesso immobiliare la cui originaria destinazione assentita era quella alberghiera.
b) Sul reato di lottizzazione abusiva riguardo alle “residenze turistico alberghiere” ed alle “case appartamenti vacanze”.
c) Su cosa deve intendersi per “gestione unitaria” e sulla rilevanza o meno della proprietà frazionata e sull'acquisizione della residenza da parte dei singoli proprietari.
d) Non può trovare applicazione la confisca ex. art. 44, comma secondo, del D.P.R. n. 380 del 2001, nei confronti degli acquirenti in buona fede.
e) Sulla possibilità o meno di sanare la lottizzazione abusiva mediante la successiva adozione di un piano di recupero urbanistico dell'area
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