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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Corte di Cassazione Condono edilizio

Condono.

Pubblicato il 6 gennaio 2005

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Condono.

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, 21 dicembre 2004, n. 48956 · francesco · 6 gennaio 2005

Premassima

a) Condono.

b) Tra le ipotesi di opere abusive non suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, rientra la nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici

Testo integrale

1. Tra le ipotesi di opere abusive non suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, rientra la nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a).

2. Nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici la norma anzidetta ammette, infatti, la possibilità di ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

3. La Relazione governativa al D.L. n. 269/2003 si esprime nel senso che "... è fissata la tipologia di opere assolutamente insanabili tra le quali si evidenziano ... quelle realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio nelle aree sottoposte ai vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici ... Per gli interventi di minore rilevanza (restauro e risanamento conservativo) si ammette la possibilità di ottenere la sanatoria edilizia negli immobili soggetti a vincolo previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela. Per i medesimi interventi, nelle aree diverse da quelle soggetto a vincolo, l'ammissibilità alla sanatoria è rimessa ad uno specifico provvedimento regionale ".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24.9.2003 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza 25.5.2001 del Tribunale monocratico di Ivrea, che aveva affermato la responsabilità penale di M.C. in ordine ai reati di cui:
- agli artt. 20, lett. a), legge n. 47/1985 e 1-sexies legge n. 431/1985 (per avere realizzato, in area sottoposta a vincolo paesistico, in assenza delle prescritte autorizzazioni edilizia e paesaggistica, lavori consistenti nella costruzione di un basamento, di una fossa biologica e di un serbatoio per la raccolta delle acque bianche di scarico, nonché nella installazione di un container adibito a bagno - acc. in ..., il 15.4 ed il 14.6.1999);
- agli 20, lett. a), legge n. 47/1985 e 1-sexies legge n. 431/1985 (per avere realizzato, in area sottoposta a vincolo paesistico, in assenza delle prescritte concessione edilizia ed autorizzazione paesaggistica, lavori consistenti nella messa in opera di una struttura prefabbricata adibita a civile abitazione, di mt. 10,25 x 5,15, e di un portico - acc. in ... , il 5.11.1999) e, riconosciute circostanze attenuanti genetiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi due di arresto e lire 25 milioni di ammenda, con ordini di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, concedendo i doppi benefici di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il M.C., il quale ha eccepito:
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in punto di affermazione della responsabilità, sotto i profili della valutazione della colpa e dell'invocato stato di necessità ex art. 54 cod. pen.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché con esso viene genericamente denunziato un preteso vizio di motivazione riferito a doglianze in punto di fatto non dedotte con i motivi di appello e si è fuori dei casi previsti dagli artt. 569 e 609, 2 comma, c.p.p.
2. La inammissibilità del ricorso:
a) Non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione dei reati, scaduta in epoca successiva (5.5.2004) alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dell'atto di gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca). Trattasi, invero, di opere illecite la cui integrale esecuzione è complessivamente riconducibile, quanto alla qualificazione giuridica, alla previsione sanzionatoria di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985.
b) Non consente di applicare la sospensione del procedimento, ex art. 44 della legge n. 47/1985, in relazione alla possibilità di sanatoria (c.d. condono edilizio) riconosciuta dall'art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326, con espresso richiamo (commi 25 e 28), per quanto in esso non previsto, alle "disposizioni compatibili dei capi 4^ e 5^ della stessa legge n. 47/1985 e dell'art. 39 della legge 23.12.1994, n. 724 "(vedi, in tal senso, le argomentazioni svolte in Cass., Sez. 3^: 13.11.2003, S.; 27.11.2003, Nappo; 9.3.2004, M.; 6.4.2004, P.).
3. Nella vicenda che ci occupa, comunque, si verte in ipotesi di opere abusive non suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, poiché si tratta di nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a). Nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici la norma anzidetta ammette, infatti, la possibilità di ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
In proposito, appare opportuno ricordare che la Relazione governativa al D.L. n. 269/2003 si esprime nel senso che "... è fissata la tipologia di opere assolutamente insanabili tra le quali si evidenziano ... quelle realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio nelle aree sottoposte ai vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici ... Per gli interventi di minore rilevanza (restauro e risanamento conservativo) si ammette la possibilità di ottenere la sanatoria edilizia negli immobili soggetti a vincolo previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela. Per i medesimi interventi, nelle aree diverse da quelle soggetto a vincolo, l'ammissibilità alla sanatoria è rimessa ad uno specifico provvedimento regionale ".
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che " la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2004

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