Sull'articolo 152 del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo cui, “tenendo in debito conto la funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare”, l'amministrazione “ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo”
Premassima
Sull'articolo 152 del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo cui, “tenendo in debito conto la funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare”, l'amministrazione “ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo”
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