Urbanistica Italiana
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916
Dipartimento dell'Impresa e dell'Internazionalizzazione.
Premassima
a) Dipartimento dell'Impresa e dell'Internazionalizzazione.
b) D.Lgs 31.03.1998, n. 114 – Legge 25.08.1991, n. 287.
c) Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di un soggetto titolare di autorizzazione per l'esercizio di commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari
Testo integrale
Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune, avendo ricevuto da parte di un soggetto “già in possesso di autorizzazione per l’esercizio di attività di vendita di generi alimentari in chiosco prefabbricato e posto su area pubblica data in concessione“, la richiesta di autorizzazione ad esercitare anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, esprime perplessità, “in quanto ritiene che malgrado l’art. 28, comma 7 del D.Lgs. n.114/98, configuri la possibilità di unire le due attività di vendita e di somministrazione, è necessario che il Comune abbia, per l’attività di somministrazione, un apposito parametro numerico, indipendentemente se trattasi di commercio su area pubblica e/o privata, che al momento non ha, in quanto quelli deliberati in precedenza, sono ormai stati esauriti”. Al riguardo si fa presente quanto segue.
L’esercizio dell’attività su area pubblica è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.Lgs. 31.3.1998, n.114, nonché ai provvedimenti attuativi regionali e comunali di cui all’art. 28, commi dal 12 al 16. Specificatamente l’art. 28, comma 7 dispone che “l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio”.
Come risulta evidente dal contenuto della norma citata, l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche e il possesso, in capo al soggetto autorizzato, dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, danno titolo al medesimo di svolgere anche etta ultima attività.
Non sussiste per il comune alcuna forma di discrezionalità o riserva per limitare detta potestà. Tanto meno quella relativa ai presupposti o alle modalità di rilascio delle autorizzazioni previsti dalla legge 25.8.1991, n. 287, che non si applica all’esercizio svolto sulle aree pubbliche.
Di conseguenza, la motivazione di codesto Comune di correlare l’attività di somministrazione che il soggetto intende attivare su aree pubbliche ai parametri numerici di cui all’art. 4 della citata legge n.287, non può essere perseguita nel caso in esame. Ciò, significa che il soggetto in questione dovrà ottenere l’annotazione di cui al citato comma 7, dell’art. 28, ed esercitare legittimamente essendo in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività.
Con l’occasione si richiama l’attenzione sull’art. 3, comma 1, del d.l. 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4.8.2006, n. 248, e nello specifico sul contenuto della disposizione di cui alla lettera d) che consente modalità di programmazione dello sviluppo del settore relativo all’attività di somministrazione di alimenti e bevande non più basate sul meccanismo del parametro numerico.
IL DIRETTORE GENERALE
L’esercizio dell’attività su area pubblica è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.Lgs. 31.3.1998, n.114, nonché ai provvedimenti attuativi regionali e comunali di cui all’art. 28, commi dal 12 al 16. Specificatamente l’art. 28, comma 7 dispone che “l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio”.
Come risulta evidente dal contenuto della norma citata, l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche e il possesso, in capo al soggetto autorizzato, dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, danno titolo al medesimo di svolgere anche etta ultima attività.
Non sussiste per il comune alcuna forma di discrezionalità o riserva per limitare detta potestà. Tanto meno quella relativa ai presupposti o alle modalità di rilascio delle autorizzazioni previsti dalla legge 25.8.1991, n. 287, che non si applica all’esercizio svolto sulle aree pubbliche.
Di conseguenza, la motivazione di codesto Comune di correlare l’attività di somministrazione che il soggetto intende attivare su aree pubbliche ai parametri numerici di cui all’art. 4 della citata legge n.287, non può essere perseguita nel caso in esame. Ciò, significa che il soggetto in questione dovrà ottenere l’annotazione di cui al citato comma 7, dell’art. 28, ed esercitare legittimamente essendo in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività.
Con l’occasione si richiama l’attenzione sull’art. 3, comma 1, del d.l. 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4.8.2006, n. 248, e nello specifico sul contenuto della disposizione di cui alla lettera d) che consente modalità di programmazione dello sviluppo del settore relativo all’attività di somministrazione di alimenti e bevande non più basate sul meccanismo del parametro numerico.
IL DIRETTORE GENERALE